COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 168/CDT del 21/2/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ DUEPIGRECO ROMA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA E DELL’AMMENDA DI € 150, DI SQUALIFICA FINO AL 31.1.2015 A CARICO DEL CALCIATORE IORIO CARLO E PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DI MOLFETTA DOMENICO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 40 DEL 30.1.2014 (Gara: DUEPIGRECOROMA – REAL BRACCIANO del 25.1.2014 – Campionato III Categoria Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 168/CDT del 21/2/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ DUEPIGRECO ROMA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA E DELL’AMMENDA DI € 150, DI SQUALIFICA FINO AL 31.1.2015 A CARICO DEL CALCIATORE IORIO CARLO E PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DI MOLFETTA DOMENICO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 40 DEL 30.1.2014 (Gara: DUEPIGRECOROMA – REAL BRACCIANO del 25.1.2014 – Campionato III Categoria Roma) La Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica a carico del calciatore IORIO CARLO al 30.6.2014, confermando nel resto le sanzioni adottate dal Giudice Sportivo di prime cure. La tassa reclamo va restituita.
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