COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 168/CDT del 21/2/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ARCE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 14.3.2014 A CARICO DEL CALCIATORE COLANTONI VALERIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 150 DEL 30.1.2014 (Gara: ARCE – SAN LORENZO CALCIO del 25.1.2014 – Campionato Jun. Reg. B)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 168/CDT del 21/2/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ARCE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 14.3.2014 A CARICO DEL CALCIATORE COLANTONI VALERIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 150 DEL 30.1.2014 (Gara: ARCE – SAN LORENZO CALCIO del 25.1.2014 – Campionato Jun. Reg. B) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: la Società ARCE eccependo la decisione di prima istanza nei riguardi del calciatore COLANTONI VALERIO, ne minimizza il comportamento, riconducendolo ad un gesto di protesta verso l’arbitro, dovuto ad uno stato di frustrazione per una rete subita. Nel proprio referto, l’arbitro riferisce che, a seguito della convalida di una rete per la squadra avversaria, il COLANTONI lo spingeva con forza da tergo, facendolo barcollare e, dopo la conseguente espulsione, gli rivolgeva offese e gli si avvicinava minacciosamente, tanto da costringere il proprio allenatore ad allontanarlo e condurlo negli spogliatoi. Da quanto descritto, appare chiara la condotta inqualificabile del suddetto calciatore verso l’arbitro che è andata ben oltre una semplice protesta, come dedotto dalla ricorremte, le cui doglianze appaiono inconsistenti. Ritenuto altresì congrua la squalifica inflitta al calciatore, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata, così come anticipato sul C.U. 162 del 14.2.2014. La tassa reclamo va incamerata. In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it