COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 168/CDT del 21/2/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO S.P.Q.R. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SAVORETTI ANTONIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 43C5 DEL 29.1.2014 (Gara: ATLETICO S.P.Q.R. – HISTORY ROMA 3Z del 24.1.2014 – Campionato Calcio a 5 Serie D Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 168/CDT del 21/2/2014
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO S.P.Q.R. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SAVORETTI ANTONIO ADOTTATO
DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 43C5
DEL 29.1.2014
(Gara: ATLETICO S.P.Q.R. – HISTORY ROMA 3Z del 24.1.2014 – Campionato Calcio a 5 Serie
D Roma)
La Società ATLETICO SPQR, ricorrendo avverso la decisione del primo Giudice, chiede che la
squalifica a carico del calciatore SAVORETTI ANTONIO venga rivisitata o annullata, assumendo
che il referto dell’arbitro conterrebbe “grosse inesattezze”.
L’arbitro, per contro, è assai chiaro nel riportare l’episodio di cui il SAVORETTI è stato
protagonista: a fine gara in segno di protesta, il citato calciatore, afferrava un braccio del Direttore
di gara, rivolgendogli ingiurie e ne ostacolava l’uscita dal terreno di gioco, ponendoglisi di fronte a
distanza di pochi centimetri; veniva poi allontanato dai compagni.
Dato quanto descritto, appaiono insussistenti le assai generiche lamentele della reclamante ed
altresì congrua la squalifica comminata.
Tutto ciò premesso, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata, così come anticipato sul C.U. 162
del 14.2.2014. La tassa reclamo va incamerata.
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