COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 168/CDT del 21/2/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING NETTUNO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2014 A CARICO DEL CALCIATORE CARPENTIERI MANUEL ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 46 DEL 30.1.2014 (Gara: SPORTING NETTUNO – ATLETICO TERRACINA del 26.1.2014 – Campionato III Categoria Latina)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 168/CDT del 21/2/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING NETTUNO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2014 A CARICO DEL CALCIATORE CARPENTIERI MANUEL ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 46 DEL 30.1.2014 (Gara: SPORTING NETTUNO – ATLETICO TERRACINA del 26.1.2014 – Campionato III Categoria Latina) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe Esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richeista, la Società interessata, la quale, pur ammettendo che il proprio calciatore CARPENTIERI MANUEL ha chiesto ripetutamente all’arbitro di non riportare sul proprio referto il provvedimento disciplinare adottato nei suoi confronti. Che a fine gara, il Carpentieri teneva uno scambio di opinioni verbali con l’arbitro, chiedendogli scusa per il suo comportamento. Chiede la Società SPORTING NETTUNO l’annullamento della sanzione o la riduzione della stessa a carico del CARPENTIERI. Questa Commissione, pur rilevando che dal referto arbitrale emerge qualche contraddizione con quanto riferito dalla reclamante, e che, in effetti, risulta dal contenuto del rapporto arbitrale il tentativo non andato a buon fine, di colpire l’arbitro, ritiene che la sanzione possa essere lievemente ridimensionata, tenuto conto degli abituali parametri adottati per casi simili. Detto ciò, questa Commissione DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo al 30.4.2014 la squalifica a carico del calciatore CARPENTIERI MANUEL, così come anticipato sul C.U. 162 del 14.2.2014. La tassa reclamo va restituita.
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