COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 168/CDT del 21/2/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VEJANESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.1.2017 A CARICO DEL CALCIATORE CRISPOLDI DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 138 DEL 16.1.2014 (Gara: VEJANESE – MONTALTO del 12.1.2014 – Campionato I Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 168/CDT del 21/2/2014
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ VEJANESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA
FINO AL 31.1.2017 A CARICO DEL CALCIATORE CRISPOLDI DANIELE ADOTTATO DAL
GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 138 DEL 16.1.2014
(Gara: VEJANESE - MONTALTO del 12.1.2014 – Campionato I Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva:
nel proprio reclamo e nelle successive considerazioni svolte in sede di audizione, la Società
VEJANESE connotava il gesto del calciatore CRISPOLDI DANIELE (testata al naso dell’arbitro)
come una reazione esagitata al provvedimento di espulsione nei suoi riguardi, senza intenti di
violenza, per cui chiede una sostanziale riduzione della squalifica a suo carico.
Dalla lettura degli atti ufficiali, si rileva che il CRISPOLDI, colpiva l’arbitro con una testata al naso
causandogli leggero dolore che persisteva per circa 15 minuti e rivolgeva al direttore di gara offese
e minacce che ripeteva fuori il recinto di gioco e a fine gara.
Da quanto sopra appare indubbio il comprotamento violento del citato calciatore verso l’arbitro che,
peraltro, non ha recato danni di pesante rilevanza, tanto che la squalifica inflitta offre margini per
una rivisitazione della sanzione.
Tutto ciò premesso,
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo al 31.1.2016 la squalifica a carico del calciatore
CRISPOLDI DANIELE, così come anticipato sul C.U. 162 del 14.2.2014.
La tassa reclamo va restituita.
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