COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 27.02.2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 20 – Procura Federale – Deferimento della società U.S. Sarzanese Calcio Femmin. per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS nell’illecito ascritto al proprio tecnico Stefano Della Bona.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 27.02.2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 20 - Procura Federale - Deferimento della società U.S. Sarzanese Calcio Femmin. per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS nell’illecito ascritto al proprio tecnico Stefano Della Bona. La Commissione Disciplinare, • letto l’atto n. 3109/64 del 19 dicembre 2013, col quale la Procura Federale ha deferito l’U.S. Sarzanese Calcio Femmin. per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS in ordine al comportamento posto in essere dall’allenatore Stefano Della Bona, a sua volta deferito al giudizio della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico perché incolpato della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS (in relazione a quanto previsto dall’art. 35 del vigente Regolamento del Settore Tecnico ed anche da quanto sancito dal C.U. n. 1 stagione 2012/2013 Settore Giovanile e Scolastico); • assente la parte deferita, nonostante regolare avviso di convocazione; • preso atto delle richieste dell’avv. Marco Stefanini, rappresentante della Procura Federale, che ha sostenuto l’accusa; • acquisita agli atti copia del C.U. n. 160 del Settore Tecnico – Stagione 2013-2014 (riunione del 7.2.2014) riportante la decisione con la quale l’anzidetta Commissione Disciplinare ha ritenuto il signor Stefano Della Bona colpevole di quanto accusato nell’atto di deferimento e gli ha inflitto la sanzione della squalifica per anni cinque oltre la proposta di preclusione alla permanenza in qualunque rango e categoria della Federazione; • atteso che la pronuncia di colpevolezza dell’allenatore Stefano Della Bona determina l’automatica applicazione della sanzione per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS, accoglie la richiesta della Procura Federale e delibera di infliggere all’U.S. Sarzanese Calcio Femmin. l’ammenda di € 200,00. Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dagli art. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it