COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 27/02/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo MASOTTI ANDREA Camp. 2° Categoria Gir. J Gara del 26.1.2014 tra Gussola / Persico Dosimo C.U. n. 27 della Delegazione di Cremona datato 30.1.2014

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 27/02/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo MASOTTI ANDREA Camp. 2° Categoria Gir. J Gara del 26.1.2014 tra Gussola / Persico Dosimo C.U. n. 27 della Delegazione di Cremona datato 30.1.2014 Il calciatore, MASOTTI Andrea, ha proposto reclamo avverso la decisione comminata dal GS consistente nella squalifica per 7 gare, sostenendo di non avere colpito l’arbitro con due schiaffi sul dorso delle mani, bensì di avere protestato animatamente. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini, sentito il calciatore reclamante e sentito l’arbitro a chiarimenti osserva : il MASOTTI, in sede di audizione, ha precisato di aver protestato animatamente con l’arbitro e di averlo offeso nell’atto di protestare, senza averlo colpito. L’arbitro sentito a chiarimenti da questa commissione ha invece confermato di essere stato colpito sul dorso delle mani volontariamente dal MASOTTI. Alla luce di ciò, le difese del calciatore reclamante costituiscono mere allegazione di parte prive di alcun valore probatorio, considerato che si pongono in contrasto con il referto arbitrale il quale come noto costituisce fonte primaria e privilegiata di prova. La gravità di tale comportamento giustifica in applicazione degli abituali criteri di valutazione adottati da questa Commissione la squalifica comminata dal Giudice Sportivo al MASOTTI che pertanto merita di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa se non ancora versata.
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