COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 27/02/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società PONTELAMBRO 011 ASD Camp. 3° Categoria Gir. B Gara del 02.02.2014 tra Pontelambro / O. Merone C.U. n. 29 della delegazione di Como datato 06.02.2014

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 27/02/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società PONTELAMBRO 011 ASD Camp. 3° Categoria Gir. B Gara del 02.02.2014 tra Pontelambro / O. Merone C.U. n. 29 della delegazione di Como datato 06.02.2014 La società PONTELAMBRO 011 ASD ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato la squalifica fino al 30.06.2014 a carico del giocatore ARPAIA Dario, lamentando che la sanzione sarebbe eccessiva poiché alcun atteggiamento violento veniva posto in atto nei confronti dell'arbitro, ma il calciatore si sarebbe avvicinato al direttore di gara per chiedere chiarimenti prendendogli il braccio con la mano. La reclamante precisa inoltre che il calciatore non avrebbe mai né spinto, né scosso né tantomeno l'arbitro. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato regolarmente nei termini, rileva : dal rapporto arbitrale – fonte primaria e privilegiata di prova – risulta che ARPAIA Dario si è reso protagonista di atteggiamenti intimidatori e afferrava con la mano il braccio dell'arbitro al fine di impedirgli di estrarre il cartelli no rosso, senza tuttavia procurandogli conseguenze fisiche. Tale comportamento per quanto grave non è qualificabile come condotta violenta e pertanto la sanzione merita di essere mitigata. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo presentato RIDUCE la squalifica a carico del giocatore ARPAIA Dario per cinque giornate e dispone l’accredito della relativa tassa se non ancora versata.
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