COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 21.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. RAPAGNANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA RAPAGNANO/MONTEFIORE DEL 25.1.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “G” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 117 del 5.2.2014)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 21.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. RAPAGNANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA RAPAGNANO/MONTEFIORE DEL 25.1.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “G” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 117 del 5.2.2014) La Polisportiva Montefiore, con reclamo proposto al competente Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, chiedeva l’aggiudicazione a proprio favore della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 3 a 0, adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria era stato schierato il calciatore Al Mouhajir Anas in posizione irregolare in quanto automaticamente squalificato per essere stato espulso nella gara precedente del medesimo Campionato, Mariner/Rapagnano, del 18 gennaio 2014. Il Giudice sportivo adito, con decisione apparsa sul citato Com. Uff. n. 117, in accoglimento del proposto gravame, applicava all’odierna reclamante la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 ed al calciatore Al Mouhajir Anas la squalifica per un’ulteriore giornata di gara. L’A.C. Rapagnano, ha tempestivamente appellato tale delibera deducendone l’infondatezza nel merito e la sproporzione nella misura e chiedendone, pertanto, l’annullamento, con conseguente ripristino del risultato della gara conseguito sul campo. A dire della reclamante, durante l’incontro del 18 gennaio 2014 con la Mariner, l’arbitro si sarebbe avvicinato alla panchina della propria squadra mostrando il cartellino rosso certamente ad un calciatore ivi presente ma non meglio individuato; lo stesso direttore di gara avrebbe poi ripreso il gioco senza attendere l’uscita dal campo dell’espulso. Con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. della settimana venne squalificato per una gara il calciatore Chiodi Nicolò, il quale, essendo tra quelli in panchina, non poteva che essere quello effettivamente espulso; l’eventuale errore in cui quindi fosse caduta la società, sarebbe del tutto in buona fede e, quindi, scusabile. Alla richiesta audizione, la reclamante, assistita dal proprio difensore, illustrava ulteriormente i motivi del gravame, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate. Come disposto da questa Commissione, comparivano anche i due calciatori in questione: Al Mouhajir Anas e Chiodi Nicolò. L’arbitro della gara Mariner/Rapagnano ha qui riconosciuto, con assoluta certezza, il calciatore Al Mouhajir Anas, confermando di averlo espulso, mostrandogli il cartellino rosso, dopo che lo stesso era stato sostituito e si trovava davanti alla panchina, trattenuto da alcuni suoi compagni di squadra; lo stesso calciatore peraltro, nell’occasione, si rivolse al direttore di gara chiedendogli “perché io?” . LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltata la reclamante; • sentito l’arbitro della gara precedente del medesimo Campionato; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rilevato che, dall’espletata istruttoria, è inequivocabilmente emerso che il calciatore Al Mouhajir Anas fu espulso nella gara immediatamente precedente del medesimo Campionato; • disattese le argomentazioni della reclamante in ordine alla presunta carenza dell’elemento psicologico, alla luce delle dirimenti precisazioni qui offerte dal direttore di gara, come sopra trascritte, ed atteso che, incompatibilmente con quanto dalla stessa società asserito, il calciatore Chiodi Nicolò è stato squalificato per una gara per recidività in ammonizione e compare sul Com. Uff. n. 108 del CRM, pubblicato in data 22 gennaio 2014, nell’elenco dei calciatori “non espulsi dal campo”; • considerato che, a norma del 2° comma dell’art. 45 del Codice di giustizia sportiva, il calciatore espulso dal campo nel corso di un incontro ufficiale nell’ambito regionale della LND - come nel caso di specie - è automaticamente squalificato per una giornata di gara senza declaratoria del Giudice sportivo; • ritenuto pertanto che il ridetto calciatore Al Mouhajir Anas ha preso parte alla gara in esame in posizione irregolare per squalifica non scontata; • visto l’art. 17, comma 5, del Codice di giustizia sportiva; • ritenuta, pertanto, la correttezza della decisione impugnata, la quale si sottrae ad ogni censura e fornisce una chiave di interpretazione regolamentare che viene condivisa da questo Collegio; P.Q.M. respinge il reclamo come innanzi proposto dall’A.C. Rapagnano ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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