COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 21.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. CAMERINO CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA PORTO POTENZA CALCIO/CAMERINO CALCIO DEL 1.2.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 117 del 5.2.2014)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 21.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. CAMERINO CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA PORTO POTENZA CALCIO/CAMERINO CALCIO DEL 1.2.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 117 del 5.2.2014) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore SCIAPICHETTI Roberto, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive perché “Espulso per fallo di gioco, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva all’arbitro espressioni offensive.” Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Camerino Calcio dolendosi dell’eccessività della sanzione e chiedendone, pertanto, una congrua riduzione. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere espulso il calciatore Sciapichetti Roberto per un fallo di gioco; alla notifica del provvedimento, lo stesso giocatore gli rivolse alcune espressioni offensive. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • considerato che la sanzione inflitta è stata dal Giudice sportivo unitariamente applicata, ma con riferimento complessivo a due distinti comportamenti del calciatore Sciapichetti Roberto: 1) espulsione per fallo di gioco; 2) espressioni offensive rivolte all’arbitro; • ritenuto, pertanto, che la gravità della complessiva condotta ascritta al ridetto calciatore giustifica pienamente la sanzione di tre giornate di squalifica correttamente applicata dal Giudice sportivo, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 19, commi 4 lett. a) e 10, del Cgs, P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Camerino Calcio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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