COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 21.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. GABICCE GRADARA AVVERSO SANZIONI MERITO GARA AUDAX PIOBBICO/GABICCE GRADARA DEL 9.2.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 122 del 12.2.2014)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 127 del 21.02.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S.D. GABICCE GRADARA AVVERSO SANZIONI MERITO GARA AUDAX PIOBBICO/GABICCE GRADARA DEL 9.2.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “A”
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 122 del 12.2.2014)
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore GRIECO Andrea, asseritamente tesserato a favore della reclamante, la sanzione della squalifica per otto gare effettive per essere stato espulso e per il comportamento da questi tenuto, dopo la notifica del provvedimento disciplinare, nei confronti dell’arbitro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Gabicce Gradara chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi, al momento dell’espulsione, si sarebbe limitato ad appoggiare leggermente, per pochi secondi, la propria mano sul polso dell’arbitro “con l’intenzione di impedire il movimento di notifica del provvedimento”, ma senza violenza alcuna e senza offenderlo né minacciarlo; al momento di uscire dal terreno di gioco imprecò contro se stesso per l’espulsione e non insultò l’ufficiale di gara, di talché la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti al medesimo ascrivibili.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti, il comportamento del calciatore Grieco Andrea nei confronti dell’arbitro vada ridimensionato nella sua obiettiva gravità e ricondotto nell’ambito di una smodata protesta, certamente offensiva, ma priva di qualsivoglia ulteriore e diverso contenuto;
• ritenuto che nella determinazione della pena complessiva debbano essere invece confermate le sanzioni derivanti dall’espulsione e dalle espressioni blasfeme proferite nell’occasione dal ridetto calciatore;
• letto ed applicato l’art. 19, commi 3bis e 4, del Codice di giustizia sportiva;
P.Q.M.
accoglie il gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. Gabicce Gradara e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore GRIECO Andrea a sei giornate di gara..
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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