COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 26.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. NEBBIANO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CINGOLANA/NEBBIANO DEL 15.2.2014 CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” GIRONE “D” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata – Com. Uff. n. 50 del 19.2.2014)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 26.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. NEBBIANO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CINGOLANA/NEBBIANO DEL 15.2.2014 CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” GIRONE “D” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata - Com. Uff. n. 50 del 19.2.2014) Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore FARNETI Samuele, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto, al termine della gara, nei confronti di un avversario. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Nebbiano, lamentando l’eccessività della sanzione e chiedendone, pertanto, una congrua riduzione. Deduceva la reclamante che la condotta del proprio calciatore fu dovuta a tensione agonistica ed alterchi tra avversari intercorsi nel fine gara; il gesto di stizza fu circoscritto, di breve durata, senza coinvolgimento di altri soggetti e non arrecò all’avversario danno alcuno. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che la condotta del calciatore Farneti Samuele, gravemente antisportiva, vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale; • ritenuto pertanto di poter aderire all’invocata riduzione della sanzione impugnata; P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Nebbiano e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore FARNETI Samuele a due giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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