COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 26.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ASS. AGRARIA CLUB AVVERSO SANZIONI MERITO GARA COMUNANZA/AGRARIA CLUB DEL 2.2.2014 CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES GIRONE “D” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno – Com. Uff. n. 59 del 5.2.2014)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 26.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ASS. AGRARIA CLUB AVVERSO SANZIONI MERITO GARA COMUNANZA/AGRARIA CLUB DEL 2.2.2014 CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES GIRONE “D” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno - Com. Uff. n. 59 del 5.2.2014) Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore DI MATTEO Gionata, asseritamente tesserato per la reclamante, la squalifica fino al 31 maggio 2014 per “condotta violenta nei confronti di un avversario” e “gravemente ingiuriosa e gravemente intimidatoria nei confronti del direttore di gara”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’Ass. Agraria Club chiedendo, previo riconoscimento dei buoni precedenti del calciatore, l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione impugnata. Deduceva la reclamante che il proprio tesserato venne espulso dall’arbitro per aver commesso un “normale fallo” di gioco su un avversario, il quale, peraltro, non subì alcun danno potendo regolarmente proseguire la gara, e non venne mai a contatto con l’arbitro, né gli rivolse espressioni offensive o minacciose; le uniche frasi ingiuriose proferite dal calciatore erano rivolte a se stesso per il fallo commesso. Alla richiesta audizione la reclamante illustrava ulteriormente i motivi dedotti nel gravame, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere espulso il Di Matteo per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario e che, alla notifica del provvedimento, lo stesso calciatore lo offese reiteratamente, ritardando altresì l’uscita dal campo. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentiti la reclamante e l’arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa, in parziale riforma del gravato provvedimento, essere accolto e, per l’effetto, la sanzione ridotta nei termini di cui al dispositivo, apparendo tale più limitata misura congrua e proporzionata all’addebito disciplinare mosso al predetto Di Matteo Gionata, ritenuto responsabile di condotta violenta ai danni di un avversario e di smodata protesta nei confronti dell’arbitro. P.Q.M. la Commissione accoglie parzialmente il gravame come sopra proposto dall’Ass. Agraria Club e, per l’effetto, riduce la squalifica inflitta al calciatore DI MATTEO Gionata a sei giornate di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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