COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 26.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. CITTA’ DI FALCONARA AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CITTA’ DI FALCONARA/FANO C5 DEL 31.1.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C1 (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 117 del 5.2.2014)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 26.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. CITTA’ DI FALCONARA AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CITTA’ DI FALCONARA/FANO C5 DEL 31.1.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C1 (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 117 del 5.2.2014) Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava all’A.S.D. Città di Falconara la sanzione dell’ammenda di € 400,00 per il comportamento ascritto ai propri sostenitori, al termine dell’incontro, nei confronti di un ufficiale di gara e dei calciatori della squadra avversaria. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Città di Falconara chiedendo una congrua riduzione della sanzione impugnata. Deduceva la reclamante che: - nell’impianto in cui si è disputata la gara, il terreno di gioco costituisce naturale deflusso del pubblico, il quale, nell’occasione, dopo iniziali attimi di nervosismo, contribuì solo a riportare la calma; - il parapiglia finale, avvenuto dopo il saluto tra le due squadre, coinvolse esclusivamente due tesserati: un proprio calciatore (Martarelli Massimiliano) ed un dirigente del Fano (ferretti Fabio), con conseguente capannello dei presenti, ma subito risolto per l’intervento pacificatore dei dirigenti locali e, come detto, del pubblico; - gli ufficiali di gara si limitarono ad osservare quanto stava accadendo, senza essere minimamente coinvolti; - dopo pochi minuti e le scuse del dirigente del Fano, tutto tornò tranquillo. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa, in parziale riforma del gravato provvedimento, essere accolto e, per l’effetto, la sanzione ridotta nei termini di cui al dispositivo, apparendo tale più limitata misura congrua e proporzionata all’addebito disciplinare mosso ai sostenitori dell’odierna reclamante, anche in considerazione dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio e della categoria di appartenenza della società. P.Q.M. la Commissione, accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Città di Falconara e, per l’effetto, riduce l’ammenda applicata alla medesima società ad € 200,00 (duecento/00). Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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