COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 81 Del 27.02.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 7.2.1. A.S.D. ALIFE – AVVERSO PROVVEDIMENTO DEL G.S.T. – C.U. N. 70 (SQUALIFICA CALCIATORE) (GARA ALIFE – SANTELIANA DEL 25.01.2014 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – 4^ RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 81 Del 27.02.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 7.2.1. A.S.D. ALIFE – AVVERSO PROVVEDIMENTO DEL G.S.T. – C.U. N. 70 (SQUALIFICA CALCIATORE) (GARA ALIFE - SANTELIANA DEL 25.01.2014 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – 4^ RITORNO) La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dal Presidente della soc. Alife con il quale chiede di ridurre la squalifica del calciatore Iannotta Simone e visti il rapporto dell'arbitro e i supplementi redatti dagli assistenti di gara, osserva quanto segue. Il reclamo proposto non contiene motivi condivisibili. Il calciatore Iannotta, infatti, si è reso responsabile di fatti gravi, atteso che le condotte poste in essere sono state reiterate dal momento dell'espulsione e fino all'intervallo. Alla notifica della espulsione per doppia ammonizione dopo aver raggiunto il direttore di gara lo spingeva con le mani chiuse a pugno, e solo grazie all'intervento dei suoi compagni di squadra l'episodio non approdava a conseguenze più gravi. Nonostante ciò non abbandonava il campo di gioco continuando a cercare l'arbitro. Successivamente durante l'intervallo aggrediva verbalmente l'assistente di gara con frasi ingiuriose e minacciose, tentando, altresì, di aggredirlo fisicamente, senza riuscirci grazie al tempestivo intervento di alcuni compagni di squadra. Non va, infine, sottaciuta la circostanza che l'aggressione all'assistente di gara è scaturita dopo che questi, constatato che la serratura della porta dello spogliatoio della terna era stata divelta, chiedeva spiegazioni al calciatore Iannotta il quale, essendo stato espulso, era rientrato nei locali prima degli altri calciatori. Quanto sopra porta questa Commissione Disciplinare a ritenere non riducibile la squalifica inflitta dal G.S.T. al suddetto calciatore. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società ricorrente.
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