COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 81 Del 27.02.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 7.2.1. A.S.D. ALIFE – AVVERSO PROVVEDIMENTO DEL G.S.T. – C.U. N. 70 (SQUALIFICA CALCIATORE) (GARA ALIFE – SANTELIANA DEL 25.01.2014 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – 4^ RITORNO)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 81
Del 27.02.2014
Delibere della Commissione Disciplinare
7.2.1. A.S.D. ALIFE – AVVERSO PROVVEDIMENTO DEL G.S.T. – C.U. N. 70 (SQUALIFICA CALCIATORE) (GARA ALIFE - SANTELIANA DEL 25.01.2014 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – 4^ RITORNO)
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo proposto dal Presidente della soc. Alife con il quale chiede di ridurre la squalifica del
calciatore Iannotta Simone e visti il rapporto dell'arbitro e i supplementi redatti dagli assistenti di
gara, osserva quanto segue.
Il reclamo proposto non contiene motivi condivisibili. Il calciatore Iannotta, infatti, si è reso
responsabile di fatti gravi, atteso che le condotte poste in essere sono state reiterate dal momento
dell'espulsione e fino all'intervallo. Alla notifica della espulsione per doppia ammonizione dopo aver
raggiunto il direttore di gara lo spingeva con le mani chiuse a pugno, e solo grazie all'intervento dei
suoi compagni di squadra l'episodio non approdava a conseguenze più gravi. Nonostante ciò non
abbandonava il campo di gioco continuando a cercare l'arbitro. Successivamente durante l'intervallo
aggrediva verbalmente l'assistente di gara con frasi ingiuriose e minacciose, tentando, altresì, di
aggredirlo fisicamente, senza riuscirci grazie al tempestivo intervento di alcuni compagni di squadra.
Non va, infine, sottaciuta la circostanza che l'aggressione all'assistente di gara è scaturita dopo che
questi, constatato che la serratura della porta dello spogliatoio della terna era stata divelta, chiedeva
spiegazioni al calciatore Iannotta il quale, essendo stato espulso, era rientrato nei locali prima degli
altri calciatori. Quanto sopra porta questa Commissione Disciplinare a ritenere non riducibile la
squalifica inflitta dal G.S.T. al suddetto calciatore.
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società ricorrente.
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