COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 81 Del 27.02.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 7.2.2. A.S. RINASCITA BUSSESE – AVVERSO DECISIONE DEL G.S.T. – C.U. N. (POSIZIONE IRREGOLARE DI CALCIATORI) (GARA CARLANTINO CALCIO – RINASCITA BUSSESE DEL 19.01.2014 – CAMP. 2^ CATEGORIA GIR. C – 1^ RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 81 Del 27.02.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 7.2.2. A.S. RINASCITA BUSSESE – AVVERSO DECISIONE DEL G.S.T. – C.U. N. (POSIZIONE IRREGOLARE DI CALCIATORI) (GARA CARLANTINO CALCIO - RINASCITA BUSSESE DEL 19.01.2014 – CAMP. 2^ CATEGORIA GIR. C – 1^ RITORNO) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. La ricorrente ha impugnato avanti questa Commissione Disciplinare la delibera del G.S.T. che rigettava il reclamo proposto ritualmente per presunta posizione irregolare dei calciatori Polselli Pasquale e Verrone Antonio della società Carlantino Calcio nella gara giocata il 19 gennaio 2014. Sostiene nel ricorso che la società Carlantino Calcio, la quale aveva inviato al Comitato Regionale Molise la documentazione relativa al tesseramento dei calciatori sopra menzionati con raccomandata in data 18 gennaio 2014, avendo impiegato gli stessi nella gara del 19 gennaio 2014, cioè prima della convalida del loro tesseramento da parte dell'Ufficio Tesseramento, convalida che è poi avvenuta positivamente il giorno 22 gennaio, deve essere sanzionata con la perdita della gara per aver utilizzato i calciatori Polselli Pasquale e Verrone Antonio in posizione irregolare. La società Carlantino Calcio ha fatto pervenire tempestive controdeduzioni sostenendo la regolarità del tesseramento dei calciatori e della loro partecipazione alla gara del 19 gennaio, richiamando le disposizioni dell'art. 39 delle N.O.I.F. e della circolare n. 183 del 4.06.2013 della F.I.G.C. ed allegando anche il tabulato dei calciatori della società dal quale risulta che i calciatori sono tesserati dalla data del 18 gennaio 2014, data dell'invio della raccomandata con ricevuta di ritorno contenente la documentazione di tesseramento. Il G.S.T. ha rigettato il ricorso basando la decisione sulla nota dell'Ufficio Tesseramento di questo C.R., che, in risposta a specifica richiesta, ha confermato che alla data del 19 gennaio 2014 i calciatori Polselli Pasquale e Verrone Antonio erano regolarmente tesserati per la società ASD. Carlantino Calcio. Ebbene, tale decisione deve essere confermata con il conseguente rigetto del ricorso. Quanto sostenuto dalla ricorrente non può trovare accoglimento in quanto l'art. 39 delle N.O.I.F., pure dalla stessa richiamato e ritenuto a base dell'argomento in trattazione, prevede espressamente al comma 3 che "la data di deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente le medesime richieste stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento", disposizione questa che poi viene richiamata nel C.U. n. 183 della F.I.G.C. in modo ancora più specifico, infatti in esso si legge "La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o i Comitati stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento". La convalida del tesseramento, che necessariamente deve avvenire in tempi successivi al deposito o all'invio per raccomandata della documentazione da parte della società interessata, non è il momento di decorrenza del tesseramento, che, come detto avanti, è quello del deposito o dell'invio della raccomandata, ma è solo in momento in cui si conclude positivamente la valutazione da parte dell'Ufficio Tesseramento che rende valido il tesseramento, la cui decorrenza, nel caso di validità, va dalla data del deposito della documentazione o dell'invio per raccomandata della medesima. La società che utilizza calciatori il giorno dopo il deposito o l'invio della documentazione di tesseramento non è passibile di sanzioni, perché ciò è previsto dal richiamato art. 39 delle N.O.I.F. nei commi 3 e 5, qualora la convalida è positiva, cioè il tesseramento è ritenuto regolare; è passibile di sanzioni, invece, qualora il tesseramento non viene ritenuto valido, venendosi a concretizzare, e solo in questo caso, l'ipotesi prevista dalla lettera a) del comma 5 dell'art. 17 del C.G.S. cioè l'utilizzo nella gara di calciatori non aventi titolo per prendervi parte. Insomma, l'utilizzo di calciatori dal giorno dopo il deposito o l'invio della documentazione del tesseramento, senza attendere la convalida, è ammesso, perché espressamente previsto, con il rischio per la società di vedersi sanzionare, in presenza di ricorso, qualora il tesseramento non vada a buon fine. Nel caso in esame, tenuto conto dell'attestazione dell'Ufficio Tesseramento che conferma la regolarità del tesseramento dei calciatori Polselli Pasquale e Verrone Antonio alla data del 19 gennaio 2014, l'utilizzo degli stessi nella gara giocata il 19 gennaio 2014 tra la ricorrente a la società Carlantino Calcio è da ritenere regolare. P.Q.M. delibera il rigetto del ricorso. Dispone addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
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