COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 81 Del 27.02.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 7.2.3. A.S.D. REAL GAMBATESA – AVVERSO PROVVEDIMENTO DEL G.S.T. – C.U. N. 79 (SQUALIFICA CALCIATORE) (GARA CAMPOLIETO – REAL GAMBATESA DEL 16.02.2014 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIR. C – 4^ RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 81 Del 27.02.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 7.2.3. A.S.D. REAL GAMBATESA – AVVERSO PROVVEDIMENTO DEL G.S.T. – C.U. N. 79 (SQUALIFICA CALCIATORE) (GARA CAMPOLIETO - REAL GAMBATESA DEL 16.02.2014 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIR. C – 4^ RITORNO) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso e visto il referto arbitrale, osserva quanto segue. Il ricorso va rigettato con conferma della squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Iacovelli Salvatore. Le motivazioni riportate dalla società ricorrente non trovano alcun riscontro nel referto arbitrale, che, si ricorda, è fonte di prova privilegiata. Inoltre, la condotta tenuta dal suddetto calciatore, consistita in una azione violenta su un avversario a gioco fermo e mentre era a terra, non trova alcuna giustificazione che possa far riconoscere delle attenuanti. La sanzione inflitta di tre giornate è il minimo previsto dall'art. 19, comma 4 lett. b), del C.G.S. per l'infrazione commessa dal calciatore Iacovelli Salvatore, che in mancanza di attenuanti non può essere ridotta. P.Q.M. rigetta il ricorso e dispone addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società A.S.D. Real Gambatesa.
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