COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 27.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale a) Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor KOEHI Bertin, calciatore già tesserato per la società U.S.D. LAMORRESE per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2 C.G.S. in relazione all’art. 40 comma 11 bis N.O.I.F.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 27.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale a) Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor KOEHI Bertin, calciatore già tesserato per la società U.S.D. LAMORRESE per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2 C.G.S. in relazione all’art. 40 comma 11 bis N.O.I.F. Con atto del 22.1.2014 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione il sig. KOEHI calciatore per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna società estera al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2013-2014 per la società U.S.D. LAMORRESE senza averne titolo. Il presente procedimento trae origine da una nota del Segretario dell’Ufficio Tesseramenti F.I.G.C. del 3.12.2013 in cui si segnalava la revoca del tesseramento già autorizzato per la U.S.D. LAMORRESE del calciatore KOEHI Bertin in quanto dalla documentazione pervenuta dalla Federazione Ivoriana il calciatore medesimo risultava tesserato per la società ASSOCIATION SPORTIVE DIVO. Nel corso delle indagini veniva acquisita la documentazione utile per la decisione. Nella seduta del 21.2.2014, avanti a questa Commissione sono comparsi l’avv. Marco Stefanini in rappresentanza della Procura Federale, il sig. KOEHI personalmente. Preliminarmente il Presidente avvertiva le parti presenti della possibilità di definire il procedimento con il c.d. patteggiamento ai sensi dell’art. 23 C.G.S e veniva formalizzato un accordo tra il rappresentante della Procura Federale ed il calciatore incolpato per l’applicazione della squalifica per due mesi a carico del sig. KOEHI Considerato che i fatti riportati nell’atto di deferimento integrano gli illeciti disciplinari in contestazione e che la sanzione prospettata appare congrua alla gravità dei fatti medesimi, l’accordo viene omologato. P. Q. M. La Commissione Disciplinare, applica la sanzione della squalifica per mesi due a carico del calciatore KOEHI Bertin.
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