COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 27.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale b) Reclamo proposto dal sig. Massimo Bassis, dirigente della Società A.S.D. I BASSOTTI avverso il provvedimento di inibizione adottato dal Giudice Sportivo di cui al comunicato n. 45 del 30/01/2014 – Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – gara A.S.D. I BASSOTTI – A.S.D. CARMAGNOLA del 25/01/2014 – Categoria Juniores

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 27.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale b) Reclamo proposto dal sig. Massimo Bassis, dirigente della Società A.S.D. I BASSOTTI avverso il provvedimento di inibizione adottato dal Giudice Sportivo di cui al comunicato n. 45 del 30/01/2014 – Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – gara A.S.D. I BASSOTTI – A.S.D. CARMAGNOLA del 25/01/2014 – Categoria Juniores Trattasi di reclamo presentato personalmente dal Sig. Massimo Bassis, dirigente della Società I Bassotti, il quale ricorre avverso il provvedimento di inibizione fino al 31/03/2014, comminatogli dal Giudice Sportivo per avere reiteratamente offeso e minacciato il direttore di gara durante l’incontro e per aver tentato di entrare con fare veemente nello spogliatoio arbitrale al termine della gara. Il reclamo è ammissibile in quanto tempestivamente proposto ed accompagnato dal versamento della relativa tassa. Il Sig. Bassis lamenta, in particolare, l’eccessività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, evidenziando da un lato la scorrettezza del proprio comportamento nei confronti del direttore di gara, e per questo scusandosi, dall’altro il comportamento provocatorio dell’arbitro sia durante che al termine dell’incontro. Dall’esame degli atti ufficiali di gara ed in particolare del supplemento di rapporto, che come è noto costituiscono fonte di prova privilegiata nella giustizia sportiva, emerge in modo preciso e circostanziato la condotta reiteratamente ingiuriosa del Bassis verso l’arbitro, nonché il comportamento minaccioso teso ad influenzarne l’operato. Tale comportamento, conclusosi con il tentativo di accedere all’interno dello spogliatoio del direttore di gara, appare di notevole gravità proprio perché posto in essere da un dirigente della Società che avrebbe invece il compito di mediare e stemperare le eventuali tensioni del campo e non di fomentarle. Ciò considerato la Commissione Disciplinare ritiene corretta e congrua la quantificazione della sanzione operata dal Giudice Sportivo e, pertanto r i g e t t a il reclamo in proprio proposto dal Sig. Massimo Bassis.
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