COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 27.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GARA: A.S.D. NOVOLI – A.S.D. REAL GIOIA CALCIO del 9/2/2014 (Reclamo della società A.S.D. NOVOLI, in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 800 e diffida di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 13/2/2014 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 57 del 27.02.2014
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
GARA: A.S.D. NOVOLI – A.S.D. REAL GIOIA CALCIO del 9/2/2014 (Reclamo della società
A.S.D. NOVOLI, in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico
della società per l’ammenda di € 800 e diffida di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale
n. 55 del 13/2/2014 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
effettuati i necessari accertamenti;
considerato che gli episodi evidenziati dall’assistente dell’arbitro nel suo referto sono
rappresentativi di un comportamento antisportivo inqualificabile e reiterato dei sostenitori della
reclamante e connotano quindi il ripetersi di un comportamento ingiustificabile adeguatamente
punito dal Primo Giudice la cui sanzione va condivisa e confermata
P.Q.M.
D E L I B E R A
- respingersi il reclamo proposto dalla società A.S.D. NOVOLI, e per l’effetto addebitarsi la
relativa tassa sul conto della stessa.
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