COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 27.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GARA: A.S.D. CALCIO INSIEME CARMIANO – A.S.D. TREPUZZI del 15/12/2013 (Reclamo della società A.S.D. CALCIO INSIEME CARMIANO, in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore SEBASTE Francesco di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 19/12/2013 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 27.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GARA: A.S.D. CALCIO INSIEME CARMIANO – A.S.D. TREPUZZI del 15/12/2013 (Reclamo della società A.S.D. CALCIO INSIEME CARMIANO, in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore SEBASTE Francesco di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 19/12/2013 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - udito il rappresentante della ricorrente; - effettuati i necessari accertamenti; - sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; - considerato che non è stata raggiunta la prova, da parte della reclamante, della totale estraneità del calciatore SEBASTE Francesco a colpire l’arbitro alla gamba destra per cui va affermata la responsabilità del calciatore succitato; - ritenuta fondata di contro la tesi subordinata della reclamante relativa all’atto di violenza subita dall’arbitro senza conseguenze di rilievo, per cui può trovare accoglimento la tesi della attenuazione della sanzione inflitta dal Primo Giudice P.Q.M. D E L I B E R A - Ridursi al 19/12/2015 la squalifica inflitta al calciatore SEBASTE Francesco della società A.S.D. CALCIO INSIEME CARMIANO; - non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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