COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 27.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GARA: DON BOSCO – HERDONIA CALCIO del 03/02/2014 Reclamo della Società HERDONIA CALCIO in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a carico: – della Società (ammenda di Euro 100.00); – del Dirigente Sig. Rocco VOLPONE (inibizione sino al 04/03/2014); – del calciatore Sig. Simone Pio AMORICO (squalifica per N. 7 gare); di cui alla delibera pubblicata sul C.U. della Delegazione Provinciale FIGC-LND di Foggia n. 37 del 08/02/2014).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 27.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GARA: DON BOSCO – HERDONIA CALCIO del 03/02/2014 Reclamo della Società HERDONIA CALCIO in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a carico: - della Società (ammenda di Euro 100.00); - del Dirigente Sig. Rocco VOLPONE (inibizione sino al 04/03/2014); - del calciatore Sig. Simone Pio AMORICO (squalifica per N. 7 gare); di cui alla delibera pubblicata sul C.U. della Delegazione Provinciale FIGC-LND di Foggia n. 37 del 08/02/2014). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come proposto in data 13/02/2014; considerato che, il reclamo è irricevibile poiché è stato sottoscritto dal Dirigente Sig. Angelo Pio LOMAESTRO ma non dal Legale Rappresentante della Società HERDONIA CALCIO; il tutto come risulta dalla scheda personale dirigenti pervenuta dalla Delegazione Provinciale FIGC-LND di Foggia. Tutto ciò ritenuto DELIBERA 1) Dichiararsi irricevibile il ricorso proposto e per l’effetto incamerarsi la relativa tassa da addebitarsi sul conto della Società HERDONIA CALCIO.
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