COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 27.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare POL. BURCERESE (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 35 del 06.02.2014. Gara Guasila / Burcerese del 02.02.2014.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 27.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare POL. BURCERESE (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 35 del 06.02.2014. Gara Guasila / Burcerese del 02.02.2014. La Società Burcerese ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in rubrica, ha disposto di infliggere alla società stessa la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3, al calciatore Scuda Danilo la squalifica per otto gare e ai calciatori Zuncheddu Alessandro e Pau Santino la squalifica per due gare. La Commissione rileva preliminarmente che il reclamo è inammissibile in ordine alle squalifiche dei giocatori Pau e Zuncheddu in quanto la loro durata non supera i limiti di impugnabilità previsti dall’articolo 45 comma 3 lettera a) C.G.S. Dalla delibera del Giudice Sportivo risulta che la squalifica dello Scuda è stata inflitta per avere questi aggredito l’arbitro, nell’atto di estrarre il cartellino rosso nei confronti di altro calciatore, spintonandolo e bloccandogli con forza il polso sinistro per impedirgli di estrarre il cartellino, e successivamente proferendo al suo indirizzo frasi ingiuriose e minacciose; la sanzione della perdita della gara è stata inflitta in quanto l’arbitro, a seguito della condotta dello Scuda, accusava forte dolore al petto e al braccio e, venendo circondato da numerosi giocatori della Burcerese, ritenuto che la situazione creatasi, anche per la propria incolumità, non consentisse di terminare regolarmente la gara, interrompeva la stessa, al 50° minuto del secondo tempo, sul risultato di 3 a 3.La Società reclamante chiede l’annullamento della perdita della gara a tavolino, disponendo la convalida del risultato del campo ovvero la ripetizione della partita, ed inoltre l’annullamento o la riduzione della squalifica dello Scuda; nella motivazione del reclamo si afferma che il calciatore non avrebbe usato alcuna violenza nei confronti del direttore di gara, limitandosi ad una vivace protesta per alcune sue decisioni, e che non si sarebbe creata in campo alcuna situazione di pericolo tale da impedire all’arbitro di portare al termine regolarmente la gara.Il direttore di gara, nell’audizione nanti la Commissione, ha peraltro confermato quanto riportato nel referto e nel relativo supplemento, in particolare di essere stato aggredito dal calciatore Scuda in modo tale da riportare dolore e di essere stato costretto a interrompere la partita poiché il medesimo continuava nella sua violenta azione di protesta nonostante egli lo avesse avvisato che, se non avesse cessato la contestazione in quei termini avrebbe dovuto fischiare l’interruzione dell’incontro.Il Presidente della reclamante, sentito anch’egli dalla Commissione, ha insistito per l’accoglimento del reclamo.La Commissione, sulla base degli atti del procedimento, ritiene esattamente provata la condotta violenta tenuta dallo Scuda nei confronti dell’arbitro e valuta di conseguenza equa la sanzione della squalifica per otto giornate, corrispondente a quanto previsto in proposito dall’articolo 19 comma 4 lett.d) C.G.S..La Commissione ritiene inoltre che la situazione creatasi in campo fosse effettivamente tale da impedire all’arbitro di condurre regolarmente a termine la partita, e che pertanto debba essere confermata la sanzione della perdita della gara a tavolino a carico della Società Burcerese. La Commissione, per questi motivi, DELIBERA: - di dichiarare inammissibile il reclamo relativamente alle squalifiche inflitte ai calciatori Zuncheddu Alessandro e Pau Santino; - di rigettare il reclamo relativamente alla squalifica per otto gare del calciatore Scuda Danilo; - di rigettare il reclamo relativamente alla sanzione della perdita della gara per 0 a 3 inflitta alla Società Burcerese. Dispone l’incamero della tassa.
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