COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 27.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare POL. FONNI (Campionato Juniores Regionale) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 36 del 13.02.2014. Gara Fonni / Dorgalese dell’11.02.2014.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 27.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare POL. FONNI (Campionato Juniores Regionale) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 36 del 13.02.2014. Gara Fonni / Dorgalese dell’11.02.2014. Con reclamo tempestivamente depositato la società Fonni ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale i giocatori Carzedda Salvatore e Murrocu Giuseppe sono stati squalificati, per aver ingiuriato l’arbitro, a tre giornate di squalifica ciascuno. La ricorrente, nei motivi dell’impugnazione, contesta che i due giocatori abbiano posto in essere una condotta ingiuriosa ed in ogni caso chiedono la riduzione della squalifica, siccome eccessiva nella sua complessità. La Commissione, letti gli atti, delibera quanto segue. Dalla disamina del referto arbitrale emerge inequivocabilmente la circostanza che le parole proferite dai calciatori all’indirizzo del direttore di gara costituiscono espressioni irriguardose ed offensive: nessun dubbio sul punto, ciò anche in assenza di prove contrarie rispetto al referto che, come noto, è fonte privilegiata. Tuttavia, tale condotta, seppure suscettibile di rimprovero deve essere punita con una sanzione più proporzionata al fatto anche in considerazione del disposto normativo di cui all’art.19, comma 4, lett.a Ne deriva che le espressioni proferite, attesa la loro offensività, debbano essere punite con una squalifica della durata di due gare ciascuno. Per tutti questi motivi, la Commissione, in parziale modifica del provvedimento impugnato, DELIBERA la riduzione da tre a due giornate di squalifica ciascuno. Dispone la restituzione della tassa.
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