COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 381 del 25.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°121/A A.S.D. FURNARI (ME) avverso ammenda di € 200,00 e squalifica fino al 31/12/2015 del calciatore sig. Francesco Costa – gara Campionato 2° Cat. Gir. “E” Antillese/Furnari del 26/01/2014 – C.U. N° 326/ del 29/01/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 381 del 25.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°121/A A.S.D. FURNARI (ME) avverso ammenda di € 200,00 e squalifica fino al 31/12/2015 del calciatore sig. Francesco Costa - gara Campionato 2° Cat. Gir. “E” Antillese/Furnari del 26/01/2014 – C.U. N° 326/ del 29/01/2014 Con appello a firma del Presidente pro tempore l’A.S.D. Furnari ha impugnato la decisione in epigrafe riportate. La reclamante, in particolare, sostiene che non è provato che gli autori delle minacce e del lancio delle pietre che hanno colpito il direttore di gara siano loro sostenitori così come non risulta provato che il calciatore sig. Costa sia l’autore del lancio della pietra che ha colpito l’arbitro alla nuca, ragion per cui chiede la revoca delle sanzioni così come inflitte dal giudice di prime cure. Quanto sopra è stato ribadito dal rappresentante della reclamante all’udienza odierna. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 e 2.1 del CGS il referto dell’arbitro fa piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere non dai tesserati ma anche dal pubblico nel corso di una gara. In particolare dalla lettura del predetto rapporto si legge che per l’intera durata della gara il direttore di gara è stato oggetto di insulti e minacce da parte di soggetti che sono stati individuati quali sostenitore dell’ASD Furnari i quali al termine della gara hanno effettuato un lancio di pietre che colpivano per ben tre volte il direttore di gara alla gamba destra senza che ciò causasse dolore o delle contusioni. Al termine della gara, inoltre, l’arbitro riferisce che il calciatore n.14 dell’ASD Furnari sig. Francesco Costa gli lanciava da tergo una pietra che lo raggiungeva alla nuca causandogli forte dolore ma nessun sanguinamento. Richiesto di chiarimenti, il direttore di gara ha confermato l’indicazione effettuata, precisando che l’individuazione del calciatore è avvenuta in modo diretto essendo “l’unico che si trovava alle mie spalle”. In ragione di quanto sopra il reclamo in questione può trovare solo parziale accoglimento contenendosi come in dispositivo la sanzione a carico del calciatore Costa Francesco. Invece, per ciò che attiene alla sanzione dell’ammenda, non risulta che la reclamante abbia posto in essere alcun comportamento atto a fare cessare i comportamenti assunti dalla propria tifoseria non potendosi, pertanto, applicare le diminuenti previste dal CGS. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, contiene a tutto il 30/06/2015 la squalifica a carico del calciatore Costa Francesco, confermando nel resto. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it