COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 381 del 25.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 204/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. VINCENZO GUERRA (Presidente della A.S.D.C. Pol. CEI) A.S.D.C. Pol. CEI Con nota 1264pf11-12/GS/reg del 18 novembre 2013 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere: 3) Il sig. Vincenzo Guerra della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 N.O.I.F.; 4) La società, della violazione dell’art. 4 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta derivante dalla violazione ascritta al predetto presidente (capo di imputazione così rettificato in udienza).

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 381 del 25.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 204/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. VINCENZO GUERRA (Presidente della A.S.D.C. Pol. CEI) A.S.D.C. Pol. CEI Con nota 1264pf11-12/GS/reg del 18 novembre 2013 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere: 3) Il sig. Vincenzo Guerra della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 N.O.I.F.; 4) La società, della violazione dell'art. 4 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta derivante dalla violazione ascritta al predetto presidente (capo di imputazione così rettificato in udienza). Le parti deferite, pur ritualmente convocate, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive e/o documenti a discarico. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l'effetto di applicare al tesserato la sanzione dell'inibizione per mesi sei ed alla Società la sanzione dell'ammenda di € 500,00. Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare emerge documentalmente che in occasione di n° 2 gare del campionato provinciale categoria giovanissimi s.s. 2011/2012 la A.S.C.D. Pol. CEI impiegava irregolarmente quale allenatore il tecnico sig. Agostino Tolomeo (iscritto nei ruoli del settore tecnico cod. 36.814) senza che questi fosse regolarmente tesserato, risultando respinta la richiesta di tesseramento per mancato versamento di quota annuale arretrata. Le sanzioni seguono come in dispositivo. P.Q.M. Dispone applicarsi: Al sig. Vincenzo Guerra, Presidente della A.S.C.D. Pol. CEI, la sanzione della inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi due (2); alla predetta Società, per responsabilità diretta, l’ammenda di € 100,00 (cento/00). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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