COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 381 del 25.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 221/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. ALESSIO VIRGILLITO (Presidente all’epoca dei fatti della A.S.D. Atletico Leonzio 1909) A.S.D. ATLETICO LEONZIO 1909. Con nota 3748/1186pf12-13/GR/mg del 23 gennaio 2014 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere: 1) Il sig. Alessio Virgillito della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S, in relazione agli artt. 93,94 comma 1 lettera a) e 94 ter comma 8 N.O.I.F. ; 2) La società, della violazione dell’art. 4 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta derivante dalla violazione ascritta al predetto Presidente.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 381 del 25.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 221/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. ALESSIO VIRGILLITO (Presidente all’epoca dei fatti della A.S.D. Atletico Leonzio 1909) A.S.D. ATLETICO LEONZIO 1909. Con nota 3748/1186pf12-13/GR/mg del 23 gennaio 2014 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere: 1) Il sig. Alessio Virgillito della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S, in relazione agli artt. 93,94 comma 1 lettera a) e 94 ter comma 8 N.O.I.F. ; 2) La società, della violazione dell'art. 4 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta derivante dalla violazione ascritta al predetto Presidente. Le parti deferite, pur ritualmente convocate, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive e/o documenti a discarico. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l'effetto di applicare al tesserato la sanzione dell'inibizione per mesi tre ed alla Società la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00. Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare, con decisione del Collegio Arbitrale presso la LND assunta il 06/04/2013 e pubblicata nel C.U. n° 4 2012/2013 al n° 28, è stato accertato che tra la Società in questione e il tecnico sig. Gaetano Settineri sono stati stipulati due accordi economici per la stagione sportiva 2011/2012, di cui uno regolarmente depositato che prevedeva soltanto rimborsi spese ed una scrittura privata, non depositata e non conforme all’accordo tipo previsto dalla normativa federale, che invece prevedeva a favore del tecnico un premio di tesseramento di € 10.000,00. Entrambi gli accordi economici su riferiti risultano sottoscritti, per quanto riguarda la Società A.S.D. Atletico Leonzio 1909 dal sig. Alessio Virgillito, nella sua qualità di Presidente all’epoca dei fatti. Le sanzioni seguono come in dispositivo. P.Q.M. Dispone applicarsi: Al sig. Alessio Virgillito, Presidente all’epoca dei fatti della A.S.D. Atletico Leonzio 1909, la sanzione della inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi tre; alla predetta Società, per responsabilità diretta, l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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