COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 381 del 25.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 135/A A.S.C.D. ITALA (ME), avverso squalifica del calciatore Danilo Mangiò fino al 05/02/2017 e del calciatore Cristian Armaleo fino al 05/02/2016 – Gara 3^ categoria girone B Itala/Akron Savoca del 02/02/2014 – C.U. n° 39 delegazione Messina del 06/02/2014.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 381 del 25.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 135/A A.S.C.D. ITALA (ME), avverso squalifica del calciatore Danilo Mangiò fino al 05/02/2017 e del calciatore Cristian Armaleo fino al 05/02/2016 - Gara 3^ categoria girone B Itala/Akron Savoca del 02/02/2014 - C.U. n° 39 delegazione Messina del 06/02/2014. La A.S.C.D. Itala chiede la riduzione della sanzione a carico del calciatore sig. Danilo Mangiò, sostenendo che questi “non ha mai né strattonato l’arbitro né lo ha colpito”, comunque scusandosi subito dopo per quanto accaduto. Chiede altresì la riduzione della squalifica a carico del calciatore sig. Cristian Armaleo, totalmente estraneo ai fatti, occorsi inavvertitamente nella concitazione seguita al fischio finale. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 n. 1 comma 1.1. C.G.S. viene posto a fondamento della decisione disciplinare, rileva che al 34’ del 2° tempo il calciatore Mangiò, venuto alle mani con un avversario e perciò espulso, si lanciava con veemenza contro il direttore di gara, dopo averlo minacciato, strattonandolo e colpendolo con una manata al collo, procurandogli un graffio, forte dolore e difficoltà respiratorie che imponevano una visita ospedaliera a fine gara, con una diagnosi di 7 giorni s.c. Sospesa la gara, al rientro negli spogliatoi, il calciatore sig. Cristian Armaleo dava all’arbitro “un calcio nella gamba sinistra” procurandogli un leggero dolore. I fatti addebitati, così come appaiono descritti e provati in referto, inducono ad una diversa considerazione della sanzione da applicarsi, limitatamente al caso del calciatore sig. Armaleo, trattandosi di episodio rimasto isolato, con lievi effetti e plausibilmente manifestatosi nella concitazione di fine gara. Non così nel caso del calciatore sig. Mangiò, apparendo la sanzione proporzionata a quanto addebitatogli. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto, dispone contenersi fino a tutto il 05/02/2015 la sanzione della squalifica a carico del calciatore Cristian Armaleo, confermandosi il resto. Senza addebito di tassa.
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