COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 381 del 25.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°144/A S.C. SIRACUSA (SR) avverso squalifica fino al 15/04/2014 dell’allenatore sig. Giuseppe Materazzo – gara Campionato Giovanissimi Regionali Girone “E” La Pinetina/Siracusa del 02/02/2014 – C.U. N° 341/75 sgs del 06/02/2014
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 381 del 25.02.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n°144/A
S.C. SIRACUSA (SR) avverso squalifica fino al 15/04/2014 dell’allenatore sig. Giuseppe
Materazzo - gara Campionato Giovanissimi Regionali Girone “E” La Pinetina/Siracusa del
02/02/2014 – C.U. N° 341/75 sgs del 06/02/2014
Con appello a firma del Presidente pro tempore lo S.C. Siracusa ha impugnato la
decisione in epigrafe riportata.
La reclamante, in particolare, sostiene che il proprio allenatore è arrivato al campo con
notevole ritardo e si è sistemato in tribuna non potendo accedere al terreno di gioco per
una precedente squalifica ed i fatti che gli sono stati attribuiti sono sicuramente il frutto di
un errore del direttore di gara che lo avrebbe scambiato con il genitore di un calciatore
tesserato per la reclamante che si trovava di fianco al sig. Materazzo.
La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che ai sensi dell’art. 35
comma 1.1 del CGS il referto dell’arbitro fa piena prova in ordine ai comportamenti posti in
essere dai tesserati nel corso di una gara.
In particolare dalla lettura del predetto rapporto si legge che per l’intera durata della gara il
direttore di gara è stato oggetto di insulti e minacce da parte di un soggetto che si trovava
nella parte della tribuna riservata agli ospiti il quale, fra l’altro, dava istruzioni agli atleti del
Siracusa.
L’identità del predetto soggetto veniva riferita al direttore di gara da parte di alcuni atleti
della S.C. Siracusa i quali gli dicevano che era il loro allenatore sig. Giuseppe Materazzo il
quale si trovava in tribuna in quanto squalificato.
Il riconoscimento del sig. Giuseppe Materazzo è certo perché il direttore di gara riferisce,
sempre nel suo rapporto, che una volta rientrato in sede ha avuto conferma dell’identità
del soggetto che lo aveva insultato e minacciato per l’intera durata della gara attraverso la
foto pubblicata sul sito internet della reclamante.
In ragione di quanto sopra il reclamo in questione non può trovare accoglimento in quanto
la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure è congrua e non suscettibile di
alcuna riduzione e ciò in relazione al fatto che il predetto tecnico non solo ha posto in
essere tale comportamento mentre stava scontando una precedente squalifica ma anche
in relazione al fatto che nelle gare di settore giovanile ai dirigenti ed ai tecnici viene
richiesto un maggiore controllo dei propri comportamenti a fini educativi.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale, rigetta il proposto reclamo.
Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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