COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 381 del 25.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 194/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. IGNAZIO EQUIZZI (Presidente A.S.D. CUS Palermo) A.S.D. CUS PALERMO Con nota 325pf12-13/GS/reg del 4 novembre 2013 la Procura Federale, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere: 1) Il sig. Ignazio Equizzi della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S, in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F.; 2) La società, della violazione dell’art. 4 comma 1 C.G.S. (capo di imputazione così rettificato in udienza), per responsabilità diretta derivante dalla violazione ascritta al predetto Presidente.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 381 del 25.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 194/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. IGNAZIO EQUIZZI (Presidente A.S.D. CUS Palermo) A.S.D. CUS PALERMO Con nota 325pf12-13/GS/reg del 4 novembre 2013 la Procura Federale, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere: 1) Il sig. Ignazio Equizzi della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S, in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F.; 2) La società, della violazione dell'art. 4 comma 1 C.G.S. (capo di imputazione così rettificato in udienza), per responsabilità diretta derivante dalla violazione ascritta al predetto Presidente. Le parti deferite, ritualmente convocate, sono comparse per delega ed hanno chiesto di definire il procedimento ex art. 23 e 24 C.G.S., come da ordinanza che segue. Ordinanza: La Commissione Disciplinare Territoriale; rilevato che in dibattimento il sig. Giovanni Randisi, giusta delega del Presidente della società C.U.S. Palermo sig. Ignazio Equizzi, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. individuata rispettivamente nella inibizione per mesi tre a carico del predetto Presidente e nella ammenda € 600,00 (pena base mesi sei di inibizione e € 1.200,00 di ammenda); visto l’art. 23, co. 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, co. 1 possono accordarsi con la procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visti gli artt. 23, co. 2 e 24 C.G.S., ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, ne disponene l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti di entrambi i richiedenti; P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale applica al sig. Ignazio Equizzi, Presidente del C.U.S. Palermo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S. la sanzione della inibizione per mesi tre ed alla Società predetta l'ammenda di € 600,00. Dichiara la chiusura del procedimento. Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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