COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 381 del 25.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 233/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Cavallaro Rosario, n.q. di segretario della società Pol. Magica (CT) Società Pol. Magica (CT)
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 381 del 25.02.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n. 233/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. Cavallaro Rosario, n.q. di segretario della società Pol. Magica (CT)
Società Pol. Magica (CT)
La Procura Federale con nota 3872/591pf12-13/GT/dl del 28/01/2014, ha deferito a
questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate
rispettivamente a rispondere:
- della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. per violazione dei principi di
lealtà, probità e correttezza da ascriversi al tesserato;
- della violazione di cui all’art. 4 comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva da
ascriversi alla società;
Il deferimento trae origine da una nota inviata dalla Segreteria del G.S. presso la
L.N.D. – C.R. Sicilia, con la quale veniva segnalato un comportamento contrario alle
norme federali tenuto da un tesserato della Pol. Magica, volto ad esprimere
apprezzamenti lesivi nei confronti dell’arbitro Sig. Sanfilippo Bryan. In particolare nel
corso di una telefonata ricevuta dalla Segreteria del G.S. il tesserato in questione
riferiva di aver contattato l’arbitro di cui sopra e di aver appreso dallo stesso che il
referto della gara Pol. Magica/Real Paternò del 2/12/12 – campionato Regionale
Allievi/G - era stato scritto in un determinato modo perché “da Palermo gli era stato
detto cosa scrivere”.
Effettuate le opportune indagini la Procura Federale accertava che il tesserato della
Pol. Magica risultava essere tale Cavallaro Rosario in quanto unico dirigente della
società in questione che cura i rapporti con la L.N.D. – C.R. Sicilia (cfr. dichiarazioni
rese alla Procura Federale il 20.3.13). Veniva altresì accertato che lo stesso, oltre ad
effettuare la telefonata oggetto della segnalazione, inviava un messaggio tramite
facebook alla fidanzata dell’arbitro al fine di “farlo ragionare” in merito a quanto scritto
nel suo referto di gara. Il messaggio riportava testualmente: “…volevo solo chiederti
se puoi far ragionare il tuo ragazzo visto che ha scritto del falso in un referto
arbitrale…”
All’udienza del 18.2.14 è comparso il Sig. Cavallaro Rosario, in proprio e in
rappresentanza della società deferita giusta delega depositata agli atti, il quale
respingeva ogni addebito ma ammetteva comunque di aver inviato il messaggio de
quo confermandone sostanzialmente il contenuto.
Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la
responsabilità delle parti deferite e per l’effetto applicare al tesserato la sanzione
dell’inibizione di mesi 6 e alla società la sanzione dell’ammenda di € 600. La Commissione Disciplinare Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del deferimento rileva che la telefonata in questione, per quanto verosimilmente
effettuata dal Sig. Cavallaro Rosario, non è tuttavia riconducibile con assoluta
certezza allo stesso. Infatti la Segreteria del G.S. nella sua segnalazione fa
riferimento ad una telefonata pervenuta alle ore 11.30 circa del 17.12.12 al n. 091-
6808463 da un dirigente della Pol. Magica “che non si è presentato”. Priva di
rilevanza appare la circostanza che il Sig. Cavallaro abbia ammesso in fase di
indagini di essere l’unico dirigente che si occupa dei rapporti con la L.N.D. - C.R.
Sicilia rimanendo comunque possibile che la telefonata in questione sia stata
effettuata da altro soggetto.
Rileva di contro che il messaggio inviato tramite facebook alla fidanzata dell’arbitro,
avente lo scopo di invogliare quest’ultimo a rivedere un suo rapporto di gara, è
riconducibile senza ombra di dubbio al Sig. Cavallaro Rosario come emerge dalla
sua dichiarazione resa alla Procura Federale il 20.3.13 e ulteriormente ribadita
innanzi a Questa Commissione all’ udienza del 18.2.14
Considerato pertanto che il tentativo, posto in essere da un tesserato, di indurre
l’arbitro a rivedere un atto ufficiale di gara integra una evidente violazione dei principi
di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1 comma 1 C.G.S. e per l’effetto
comporta anche la violazione dell’art. 4 comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva
della società di appartenenza del tesserato cui è attribuibile il fatto,
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale applica al Sig. Cavallaro Rosario l’inibizione
per mesi 2 e alla società Pol. Magica l’ammenda di € 200,00.
Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni
adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti,
in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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