COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 381 del 25.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 233/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Cavallaro Rosario, n.q. di segretario della società Pol. Magica (CT) Società Pol. Magica (CT)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 381 del 25.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 233/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Cavallaro Rosario, n.q. di segretario della società Pol. Magica (CT) Società Pol. Magica (CT) La Procura Federale con nota 3872/591pf12-13/GT/dl del 28/01/2014, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere: - della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza da ascriversi al tesserato; - della violazione di cui all’art. 4 comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva da ascriversi alla società; Il deferimento trae origine da una nota inviata dalla Segreteria del G.S. presso la L.N.D. – C.R. Sicilia, con la quale veniva segnalato un comportamento contrario alle norme federali tenuto da un tesserato della Pol. Magica, volto ad esprimere apprezzamenti lesivi nei confronti dell’arbitro Sig. Sanfilippo Bryan. In particolare nel corso di una telefonata ricevuta dalla Segreteria del G.S. il tesserato in questione riferiva di aver contattato l’arbitro di cui sopra e di aver appreso dallo stesso che il referto della gara Pol. Magica/Real Paternò del 2/12/12 – campionato Regionale Allievi/G - era stato scritto in un determinato modo perché “da Palermo gli era stato detto cosa scrivere”. Effettuate le opportune indagini la Procura Federale accertava che il tesserato della Pol. Magica risultava essere tale Cavallaro Rosario in quanto unico dirigente della società in questione che cura i rapporti con la L.N.D. – C.R. Sicilia (cfr. dichiarazioni rese alla Procura Federale il 20.3.13). Veniva altresì accertato che lo stesso, oltre ad effettuare la telefonata oggetto della segnalazione, inviava un messaggio tramite facebook alla fidanzata dell’arbitro al fine di “farlo ragionare” in merito a quanto scritto nel suo referto di gara. Il messaggio riportava testualmente: “…volevo solo chiederti se puoi far ragionare il tuo ragazzo visto che ha scritto del falso in un referto arbitrale…” All’udienza del 18.2.14 è comparso il Sig. Cavallaro Rosario, in proprio e in rappresentanza della società deferita giusta delega depositata agli atti, il quale respingeva ogni addebito ma ammetteva comunque di aver inviato il messaggio de quo confermandone sostanzialmente il contenuto. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l’effetto applicare al tesserato la sanzione dell’inibizione di mesi 6 e alla società la sanzione dell’ammenda di € 600. La Commissione Disciplinare Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del deferimento rileva che la telefonata in questione, per quanto verosimilmente effettuata dal Sig. Cavallaro Rosario, non è tuttavia riconducibile con assoluta certezza allo stesso. Infatti la Segreteria del G.S. nella sua segnalazione fa riferimento ad una telefonata pervenuta alle ore 11.30 circa del 17.12.12 al n. 091- 6808463 da un dirigente della Pol. Magica “che non si è presentato”. Priva di rilevanza appare la circostanza che il Sig. Cavallaro abbia ammesso in fase di indagini di essere l’unico dirigente che si occupa dei rapporti con la L.N.D. - C.R. Sicilia rimanendo comunque possibile che la telefonata in questione sia stata effettuata da altro soggetto. Rileva di contro che il messaggio inviato tramite facebook alla fidanzata dell’arbitro, avente lo scopo di invogliare quest’ultimo a rivedere un suo rapporto di gara, è riconducibile senza ombra di dubbio al Sig. Cavallaro Rosario come emerge dalla sua dichiarazione resa alla Procura Federale il 20.3.13 e ulteriormente ribadita innanzi a Questa Commissione all’ udienza del 18.2.14 Considerato pertanto che il tentativo, posto in essere da un tesserato, di indurre l’arbitro a rivedere un atto ufficiale di gara integra una evidente violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1 comma 1 C.G.S. e per l’effetto comporta anche la violazione dell’art. 4 comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva della società di appartenenza del tesserato cui è attribuibile il fatto, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale applica al Sig. Cavallaro Rosario l’inibizione per mesi 2 e alla società Pol. Magica l’ammenda di € 200,00. Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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