COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 47 del 27/02/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Asd Rio Nell’elba avverso squalifica D’auria Antonio per 6 Gg. (C.U. N° 37 Del 622014)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 47 del 27/02/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Asd Rio Nell’elba avverso squalifica D’auria Antonio per 6 Gg. (C.U. N° 37 Del 622014) Propone reclamo la ASD Rio Nell’Elba in modo irrituale rivolgendolo al G.S. Territoriale (e da questi trasmesso per competenza a questa C.D. per il principio della conservazione degli atti), avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S.T. di Livorno con motivazione che non importa trascrivere, posto cosa si dirà in seguito a proposito della inammissibilità del reclamo.La reclamante ricorre anche avverso due provvedimenti per altrettanti calciatori che, per la loro durata (2 gg), non sono di per sé reclamabili, oltre che essere inseriti in un contesto di inammissibilità complessiva. Osserva preliminarmente la C.D. come il reclamo sia inammissibile poiché sottoscritto da soggetto, il Presidente del sodalizio signor D’Auria Gaetano, che al momento della sottoscrizione era inibito con sanzione inserita nel medesimo C.U. di cui alla squalifica impugnata, fino al 1 giugno 2014. E’ di tutta evidenza come l’inibizione sospenda, per tutta la sua durata, la rappresentanza legale della società, e, quindi, la possibilità di sottoscrivere il reclamo il quale, pertanto, non può essere preso in esame per tale carenza insanabile. I provvedimenti impugnati pertanto, ancorché due (le sanzioni di due giornate a carico dei calciatori Silvani e Trombella) siano non reclamabili, vanno confermati. Tuttavia nella trasmissione degli atti a questa C.D. da parte della delegazione di Livorno, oltre al reclamo, come detto erroneamente inviato al G.S. di quella delegazione, viene allegato un ulteriore atto recante data del giorno successivo alla partita (3 febbraio) e precedente alla pubblicazione del C.U. (6 febbraio) così, come ovvio, al reclamo,, con il quale la medesima società Rio Nell’Elba per voce del suo presidente, effettua una sorta di preannuncio di reclamo presentando “ricorso contro l’arbitro” in modo quantomeno irrituale, affermando cose di una certa gravità in ordine alla terzietà del D.G. e di suoi presunti rapporti e dissapori in ambito scolastico tra il D.G. stesso, studente di un istituto superiore, ed il presidente della ASD Rio Nell’Elba, collaboratore scolastico nel medesimo istituto. Le richieste contenute in detto atto, del tutto irrituali ed intempestive, gettano tuttavia un’ombra di sospetto sul caso, anche solo per le forti affermazioni contenute nel medesimo scritto di denuncia al G.S., il quale, pur non potendo prendere alcuna decisione in merito, ha inteso trasmetterlo a questa C.D. per le valutazioni del caso. La C.D. osserva come quanto contenuto in quello che si è qualificato “preannuncio di reclamo”, risulta essere di estrema gravità. Infatti se ciò che viene riferito fosse veritiero, le implicazioni in ordine al comportamento del D.G. sarebbero da valutare con estremo rigore e severità, considerato il ruolo ricoperto da questi. A ciò si aggiunga che, se invece quanto affermato non fosse vero, altrettanto grave sarebbe il comportamento del Presidente della società e, di conseguenza per la società stessa, per le accuse svolte in sede ufficiale e federale nei confronti di un giovane arbitro. E’ quindi evidente che la vicenda merita e necessita di un approfondimento che non può che eseguire l’organismo a ciò preposto dall’Ordinamento, ovvero la Procura Federale alla quale vanno trasmessi gli atti per le opportune indagini e, in esito, per gli eventuali deferimenti. P.Q.M. La C.D. dichiara inammissibile il reclamo per carenza di rappresentanza a seguito dell’inibizione del presidente della reclamante sottoscrittore del reclamo stesso. Manda alla Procura Federale per le indagini ed i provvedimenti eventuali di cui in parte motiva. Ordina incamerarsi la tassa di reclamo.
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