COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 47 del 27/02/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dall’U.S.D. Folgore Segromigno Piano avverso la delibera con la quale il G.S.T. di Lucca ha inflitto la squalifica per 6 (sei) giornate al Calciatore Benettaleb Youness. (C.U. n. 34 del 30.01.2014).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 47 del 27/02/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dall’U.S.D. Folgore Segromigno Piano avverso la delibera con la quale il G.S.T. di Lucca ha inflitto la squalifica per 6 (sei) giornate al Calciatore Benettaleb Youness. (C.U. n. 34 del 30.01.2014). Il reclamo è rivolto contro il provvedimento del G.S.T. competente, ritenuto eccessivo, così motivato: “Per avere colpito volontariamente in modo violento un avversario con una gomitata al collo procurandogli uscita di sangue dalla bocca.” Adducendo, in modo estremamente schematico, che si è trattato “di reazione ad un contatto con l’avversario” ne viene chiesta “se possibile” la riduzione. La lettura degli atti di gara evidenzia la assoluta volontarietà del gesto, connotato da una gomitata all’altezza del pomo d’adamo, che non trova giustificazione alcuna. Infatti l’arbitro precisa che il contatto tra i due calciatori, che ha dato origine alla reazione, è sempre rimasto nei limiti del regolamento di gioco. Accertata la sussistenza del fatto, l’attenzione della C.D. è volta ad accertare la congruità della sanzione emessa. L’art 19, comma 4 lettera c, del C.G.S., indica che la condotta particolarmente violenta deve essere punita con la squalifica per cinque giornate o a tempo indeterminato in caso di particolare gravità della stessa. In sede di graduazione della sanzione il G.S.T. ha ritenuto di sanzionare i fatti con una squalifica per sei giornate, appena oltre la soglia del minimo previsto, tenuto conto della alta potenzialità lesiva del gesto commesso. La C.D.T. non rileva negli atti alcun motivo per potersi discostare da detto criterio rilevando, inoltre, che il calciatore non ancora quattordicenne, si trova nell’età giusta per comprendere appieno il significato educativo della sanzione. P.Q.M. la C.D. respinge il reclamo disponendo l’acquisizione della tassa.
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