COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 21.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD TIBERIS, IN RIFERIMENTO ALLA GARA PONTEVALLECEPPI – TIBERIS DISPUTATA A PONTEVALLECEPPI IL 02.02.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.95 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 05.02.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA L’AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI €.750,00.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 21.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD TIBERIS, IN RIFERIMENTO ALLA GARA PONTEVALLECEPPI - TIBERIS DISPUTATA A PONTEVALLECEPPI IL 02.02.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.95 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 05.02.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA L’AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI €.750,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 20.02.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società Tiberis ASD, chiedendo la riduzione della sanziona. MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara e l’assistente, all’esito dell’audizione dinanzi a questa Commissione, hanno confermato integralmente i fatti dai medesimi già descritti nel referto con riferimento ai comportamenti posti in essere dai sostenitori della società Tiberis ASD. L’assistente ha, peraltro, precisato che gli sputi lanciati dai suddetti sostenitori non lo hanno colpito e che il comportamento dei dirigenti è stato corretto. Alla luce di quanto precede, si ritiene equo ridurre ad €.500,00 la sanzione dell’ammenda inflitta dal G.S. a carico della società. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce l’ammenda ad €.500,00. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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