CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 38 del 15/01/2014 – Mariano Oliszynski-Luis Alfonso Perez-Roberto Balzaretti – Federazione Italiana Pallacanestro

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 38 del 15/01/2014 – Mariano Oliszynski-Luis Alfonso Perez-Roberto Balzaretti - Federazione Italiana Pallacanestro L’Alta Corte di Giustizia Sportiva, composta da dott. Riccardo Chieppa, Presidente, dott. Alberto de Roberto, Relatore dott. Giovanni Francesco Lo Turco prof. Massimo Luciani, Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nei giudizi iscritti al R.G. ricorsi n. 32/2013, n. 33/2013 e n. 34/2013, presentati, il 31 ottobre 2013, rispettivamente da Mariano Oliszynski, da Luis Alfonso Perez e da Roberto Balzaretti, rappresentati e difesi dall’avv. Giovanni Allegro contro la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.), rappresentata e difesa dall’avv. prof. Guido Valori e dall’avv. Paola M.A. Vaccaro, per l’annullamento, rispettivamente, delle analoghe decisioni della Corte Federale F.I.P. n. 1156, n. 1157 del 27.3.2013 e n. 916 del 24.1.2013 (notificate tutte in data 2.10.2013) e per la conseguente ammissione alla partecipazione ai campionati nazionali non professionistici F.I.P., in ragione della acquisita cittadinanza italiana dei medesimi ricorrenti ed in forza di quanto disposto dall’art. 10 Reg.Org., in vigore antecedentemente alla novella portata con deliberazione. n. 410 C.F. del 14.4.2012; vista l’ordinanza presidenziale in data 2 dicembre 2013; uditi nell’udienza del 20 dicembre 2013 il Relatore, dott. Alberto de Roberto, nonché, per i ricorrenti Mariano Oliszynski, Luis Alfonso Perez e Roberto Balzaretti, l’avv. Giovanni Allegro, e, per la Federazione resistente, l’avv. Paola M.A. Vaccaro. RITENUTO IN FATTO 1.- Con ricorso del 31 ottobre 2013, iscritto al R.G. ricorsi n. 32/2013, Mariano Oliszynski ha impugnato la decisione della Corte Federale FIP n. 1156 del 27.3.2013 (notificata in data 2.10.2013), chiedendo l’annullamento della decisione e la conseguente ammissione alla partecipazione ai campionati nazionali non professionistici F.I.P., in ragione della acquisita cittadinanza italiana ed in forza dell’art. 10 Regolamento Esecutivo Tesseramento (R.E.T.), in vigore antecedentemente alla novella portata con deliberazione n. 410 C.F. del 14.4.2012. Il ricorso, dopo avere ampiamente esposto le vicende del mancato riconoscimento, da parte dell’Ufficio tesseramento F.I.P., della facoltà del ricorrente di partecipare ai Campionati nazionali non professionistici, organizzati in ambito F.I.P. ed il relativo contenzioso, fino all’impugnata decisione della Corte Federale, ha dedotto i seguenti motivi e domande: 1) in via preliminare, riconoscere la competenza dell’adita Corte di Giustizia in relazione, sia al carattere indisponibile del diritto fatto valere, legato allo status civitatis, per la partecipazione ai campionati nazionali senior F.I.P., sia alla rilevanza per la qualificazione di ben tre atleti, cittadini italiani, che avrebbero maturato il percorso formativo ai fini della prestazione sportiva, costituente nella specie anche attività lavorativa. 2) erronea interpretazione delle circostanze di fatto e di diritto da parte degli Organi di Giustizia F.I.P., nonché erronea interpretazione in ordine al mancato riconoscimento di quanto previsto dall’art. 10 R.E.T., all’epoca in vigore; mancanza, o contraddittorietà di motivazione, rispetto ad altri procedimenti di analogo tenore (relativi agli atleti Bergamin, Santiago e Gamalleri); non rispondenza a criteri di giustizia; erroneità dell’assunto iniziale dell’Ufficio Tesseramento sull’applicazione retroattiva del citato art. 10 R.E.T. nel testo della sopravvenuta nuova formulazione, con previsione, per i cittadini italiani, non più di 2, ma di 4 anni di partecipazione a campionati giovanili. La Corte Federale avrebbe erroneamente ritenuto che il riconoscimento della cittadinanza italiana all’atto della richiesta di tesseramento nazionale non fosse sufficiente, in quanto l’atleta avrebbe partecipato, ai richiesti due campionati giovanili, formalmente con la cittadinanza argentina. Era così stato travisato il testo normativo applicato, senza alcuna considerazione (e quindi motivazione) sull’ulteriore profilo di gravame relativo alla natura retroattiva del riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis, ai sensi della legge n. 555 del 1912, come integrata dell’art. 1 della legge n. 91 del 1992, in quanto ipotesi diversa da quella di “acquisizione”, essendo, invece, un riconoscimento dalla nascita (iure sanguinis). A tutto concedere, in ogni caso, il momento iniziale per poter maturare il diritto quale cittadino italiano, ex art. 10 R.E.T., sarebbe, ai fini del requisito della cittadinanza, quantomeno quello della domanda di riconoscimento della cittadinanza al Comune, al posto di quello della nascita. Si avrebbe conferma della natura retroattiva della acquisizione della cittadinanza italiana nella anzidetta ipotesi (accertamento iure sanguinis) dalla Circolare K 28.1 dell’8 aprile 1991 del Ministero dell’Interno. 3) Fuorviante sarebbe l’interpretazione degli organi di Giustizia Federale sul dettato della norma applicata, in quanto il possesso della cittadinanza italiana dovrebbe essere valutato come presupposto necessario al momento della richiesta di tesseramento nazionale. Non vi era alcuna previsione di esclusioni o richiami ad altre norme (in particolare, art. 32 R.E.T. per i cittadini non italiani). L’interpretazione sostenuta sarebbe stata applicata negli anni precedenti ad altri atleti, in fattispecie analoghe di acquisto sopravvenuto di cittadinanza iure sanguinis. 2.- Con analoghi separati ricorsi iscritti al n. 33/2013 e n. 34/2013, Luis Alfonso Perez e Roberto Balzaretti hanno impugnato, rispettivamente, le decisioni della Corte Federale F.I.P. n. 1157 del 27.3.2013 e n. 916 del 24 gennaio 2013, sostenendo motivi e conclusioni sostanzialmente coincidenti. 3.- Si è costituita in giudizio la F.I.P. che, con memorie 8-9 novembre 2013, sostanzialmente identiche negli anzidetti tre ricorsi (n. 32/2013, n. 33/2013 e n. 34/2013), dopo avere sottolineato che le separate istanze dei ricorrenti, relative al riconoscimento del diritto a disputare, in ambito F.I.P., i campionati nazionali dilettantistici in ragione della cittadinanza italiana ed in virtù dell’art. 10 R.E.T., erano state respinte sia dalla CGN, in prime cure, sia dalla Corte Federale, con la decisione impugnata in questa sede, e dopo avere esposto le vicende del tesseramento, e della acquisizione della cittadinanza, ha dedotto: a) L’inammissibilità del ricorso in quanto la controversia non avrebbe ad oggetto alcun diritto dell’atleta (ricorrente), giuridicamente rilevante, ma solo la eventuale sussistenza di requisiti di carattere tecnico sportivo, che una noma del R.E.T. prescrive per il tesseramento nei Campionati nazionali dilettantistici; b) La “formazione” descriverebbe un particolare status sportivo dell’atleta, e conseguirebbe, a norma dell’art. 32 R.E.T., dalla partecipazione a campionati giovanili per almeno 4 stagioni sportive; invece, l’art. 10 R.E.T. si limiterebbe a prescrivere le condizioni per il tesseramento ai campionati nazionali dilettantistici e non riconoscerebbe alcuno status o diritto dell’atleta; detto articolo sarebbe rilevante in sede di richiesta di tesseramento di atleta da parte di una società militante in campionato nazionale dilettantistico. Vi sarebbe un difetto di interesse concreto ed attuale e di altri presupposti in capo al ricorrente, comprovato dal fatto che l’istanza doveva essere presentata dalla società sportiva e non dall’atleta. Sarebbero irrilevanti le deduzioni del ricorrente in ordine al “lavoro sportivo”, in quanto la legge n. 91 del 1981, disciplinante detto lavoro, non opererebbe nei casi rientranti nell’attività dilettantistica, con una presunzione di relativa esclusione, non superata, nella specie, da prova o allegazione alcuna. c) Il ricorso sarebbe destituito di fondamento: l’art. 10 R.E.T., introdotto da diversi anni, e pacificamente applicato, sarebbe una regola che si colloca (ancor più nella attuale formulazione) nell’ambito delle norme tese alla salvaguardia dei Campionati di vertice tecnicamente più qualificanti della formazione giovanile nazionale; quindi “la norma non intenderebbe valorizzare il possesso della cittadinanza quale privilegio, quanto requisito idoneo a indicare la “(pre)appartenenza” dell’atleta, rispetto all’ingresso nei campionati di divisione nazionale, al movimento sportivo nazionale e comunque la sua stabilizzazione all’interno del detto movimento”. d) Correttamente l’istanza del ricorrente è stata respinta, in quanto egli era tesserato nell’anno sportivo 2010/2011 come straniero e così è stato anche per il successivo 2011/2012, svolgendo attività giovanile. Non ci sarebbe alcun errore nella valutazione della non retroattività dello status di cittadino, in quanto per la F.I.P. lo status rilevante sarebbe quello con il quale l’atleta si tessera e svolge attività sportiva; il tesseramento di atleta come straniero sarebbe un atto che, come compiuto, produrrebbe i propri effetti sul piano sportivo, compresi quelli legati allo status; mancherebbe anche l’indicazione della data di presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza. I fatti invocati dal ricorrente non potrebbero comportare modificazione di atti e fatti compiuti con lo status di straniero e dei loro esiti. Peraltro sarebbe illogico ritenere che si possa, nei casi in esame, assegnare un trattamento di maggior favore rispetto ad un atleta che abbia acquisito la cittadinanza, ad esempio, per matrimonio. Di qui la irrilevanza della problematica relativa alla retroattività della cittadinanza, e quindi la correttezza della decisione della Corte Federale di rigetto del ricorso “sul presupposto, reale, che il ricorrente si era tesserato ed aveva svolto attività giovanile (per un biennio) quale straniero non potendo così conseguire l’accesso ai campionati nazionali”. e) Al momento del primo tesseramento sia l’atleta, sia la società sportiva non potevano non conoscere, e fare affidamento, sul requisito dello svolgimento di “4 anni di giovanili (in quanto straniero)”; anche al momento della domanda all’ufficio tesseramento vi sarebbe stata una normativa (non impugnata) che prescriveva “4 anni giovanili”, “indipendentemente dalla cittadinanza”. f) Il ricorrente avrebbe (come circostanza pacificamente ammessa) acquisito la cittadinanza successivamente al suo tesseramento, mentre, secondo il citato art. 10 R.E.T., la cittadinanza sarebbe “elemento che deve accompagnare il più breve percorso formativo”. 4.- Con unica discussione, nell’udienza del 20 dicembre 2013, i ricorsi sono passati in decisione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.- Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei ricorsi, stante la evidente identità oggettiva delle questioni sollevate e la coincidenza argomentativa delle decisioni della Corte Federale impugnate. 2.- Sussiste altresì la competenza di questa Corte, in relazione alla indisponibilità dei diritti fatti valere, alla notevole rilevanza delle questioni per l’ordinamento sportivo e all’esaurimento dei rimedi endofederali, trattandosi: a) di impugnazione di decisione che ha esaurito i gradi della giustizia endofederale; b) di questioni relative a diritti fondamentali inerenti all’esercizio di attività sportiva, in qualità di atleti in ambito federale, connessi all’applicabilità di norme sulla cittadinanza italiana e alla giustificazione di differenze, in relazione alla formazione sportiva in ambito di vivai giovanili nazionali; c) di questioni tutte anche di notevole rilevanza per l’Ordinamento sportivo. 3.- Prima di esaminare i motivi dei ricorsi è opportuno richiamare il costante indirizzo giurisprudenziale di questa Alta Corte, secondo cui il sindacato, in caso di impugnazione di decisione di giustizia Federale, può riguardare solo la decisione finale della stessa giustizia e non quella sottostante di eventuali gradi anteriori (v., per tutte le decisioni, Alta Corte n. 5 del 2011, n. 1 del 2010 e n. 5 del 2009). Inoltre, restano fuori dall’ambito del presente giudizio tutti i profili non presi in considerazione nella decisione impugnata (ultimo grado della Giustizia endofederale) o che non siano stati riproposti allo stesso giudice di appello, oltre a quelli che non siano stati oggetto di specifico gravame delle parti in giudizio, anche per omessa pronuncia, con effetto preclusivo. Tra l’altro, devono ritenersi preclusi i profili dedotti dalla difesa F.I.P. di difetto di interesse o difetto dei presupposti per ricorrere da parte dei ricorrenti, e quelli attinenti alla rilevanza per decidere della disposizione dell’art. 32 R.E.T., in quanto non affrontati nelle decisioni di primo grado e di appello e non oggetto di specifica impugnazione, anche in questa sede, per omessa pronuncia. 4.- Inoltre, va rilevato che le analoghe decisioni della Corte Federale impugnate sono esclusivamente incentrate (come del resto quelle della CGN, in primo grado e confermate in appello) nel profilo della sussistenza della cittadinanza italiana come elemento essenziale, ai sensi dell’art. 10 R.E.T., per il riconoscimento della formazione italiana e la maturazione del periodo biennale di attività giovanile, utilizzabile solo se, nell’intero momento storico, concorreva anche detto status. In maniera precisa la Corte Federale ha puntualizzato la propria interpretazione nella duplice affermazione che il tesseramento nel biennio (2010/2011 e 2011/2012) quale atleta straniero “appare circostanza di per sé dirimente ed esaustiva ai fini di decidere” il rigetto, e che “deve ritenersi irrilevante la problematica relativa alla retroattività o meno del riconoscimento dello status civitatis, acquisito dall’atleta iure sanguinis per discendenza diretta da cittadino italiano”. Del resto la stessa difesa della F.I.P., con lealtà e correttezza, conferma il punto essenziale della anzidetta interpretazione secondo cui “l’art. 10 R.E.T indica(va) la cittadinanza italiana siccome elemento che deve accompagnare il più breve periodo formativo”. In realtà, invece, occorre considerare in modo rilevante la tipologia di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, per discendenza diretta da cittadini italiani, in quanto questa cittadinanza, una volta verificati i presupposti ed avvenuto il mero accertamento ricognitivo da parte del Comune di residenza in Italia, produce i suoi effetti, per quanto riguarda l’ordinamento italiano, fin dall’origine della esistenza in vita, che si ricollega a discendenza da cittadini italiani (v., per conferma, anche la circolare Ministero dell’Interno K 28.1 dell’8 aprile 1991). D’altro canto un organo dell’ordinamento sportivo non può, con una propria interpretazione, limitare gli effetti di tale riconoscimento da parte dell’ordinamento statale in un ambito (quale la cittadinanza) di esclusiva competenza statale. Il caso invocato dalla difesa della Federazione, relativo all’acquisto di cittadinanza per matrimonio, è del tutto fuorviante, in quanto lo status matrimoniale è esplicativo di effetti dal momento costitutivo della celebrazione del matrimonio, non potendosi neppure concepire un effetto modificativo dello stato di nubile o celibe nel periodo anteriore al matrimonio. Infine, devono essere considerate le finalità e le ragioni giustificative della normativa a salvaguardia dei vivai giovanili nazionali in ambito sportivo, per le quali ha rilievo, in modo particolare, la formazione culturale-sportiva nazionale, proprio per assicurare uno sviluppo atletico-sportivo di attività per coloro che si formano nella “scuola sportiva” italiana. Di conseguenza, nella esigenza di escludere ogni discriminazione ingiustificata, la cittadinanza italiana può costituire solo un indice concorrente della preesistente appartenenza a comunità culturale e formativa nazionale e, quando questa cittadinanza italiana trae origine iure sanguinis (sulla base di mero accertamento-verifica dei presupposti naturali di discendenza), non può non avere effetti anche sul periodo strettamente formativo-sportivo anteriore. L’elemento “formalistico“ del “tesseramento come straniero”, seguito poi da riconoscimento di cittadinanza dipendente da fatto generativo per discendenza (iure sanguinis), non può alterare o modificare la sostanza della formazione biennale in vivaio giovanile italiano, per cui non può ritenersi preclusivo dell’applicabilità del “più breve percorso formativo” per i cittadini italiani. 5.- Sulla base delle predette considerazioni risultano pienamente fondati i motivi di ricorso attinenti agli effetti e alle conseguenze, sul piano della formazione nazionale, del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per tutti i ricorrenti, con conseguente accoglimento dei ricorsi. Sussistono giusti motivi, in relazione alla particolarità e novità delle questioni sollevate e al comportamento processuale della Federazione resistente, per compensare integralmente le spese di giudizio. P. Q. M. L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA Riuniti i ricorsi in epigrafe, li accoglie. Spese compensate Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del CONI il 20 dicembre 2013. Il Presidente Il Relatore F.to Riccardo Chieppa F.to Alberto de Roberto Depositato in Roma il 15 gennaio 2014. Il Segretario F.to Alvio La Face
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