CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 05 dicembre 2013 promosso da: Sig. Gianni Fabbri / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 05 dicembre 2013 promosso da: Sig. Gianni Fabbri / Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE PROF. AVV. TOMMASO EDOARDO FROSINI – PRESIDENTE PROF. AVV. CARLO BOTTARI – ARBITRO PROF. AVV. MASSIMO ZACCHEO – ARBITRO in data 5 dicembre 2013, presso la sede dell’arbitrato in Roma, ha deliberato il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1575 del 9 agosto 2013) promosso da: Sig. Gianni Fabbri, rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Patimo (e-mail luigi.patimo@ordineavvocatirimini.it), giusto mandato istante CONTRO Federazione Italiana Giuoco Calcio, rappresentata e difesa dagli Avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli (e-mail luigi@medugno.it), giusto mandato resistente FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO 1. Con istanza dell’8 agosto 2013, il sig. Gianni Fabbri – già presidente del Consiglio d’Amministrazione e socio di maggioranza del Ravenna calcio srl – adiva il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS), chiedendo l’avvio di un arbitrato per l’annullamento e/o la riforma della decisione della Corte di Giustizia federale, dapprima nota nel solo dispositivo (C.U. n. 12 del 12.7.2013) e poi in forma integrale (C.U. n. 50 del 19.10 2013), con la quale veniva sanzionato a 12 mesi di inibizione, riducendo, pertanto, la sanzione comminata dal giudice di prime cure, che era stata stabilita in 5 anni di inibizione per violazione dell’art. 1, comma 1 CGS in relazione all’applicazione della norma ex art. 21, commi 2 e 3 NOIF. 2. La vicenda nasce a seguito dell’intervenuto fallimento del Ravenna calcio srl, dichiarato con sentenza del 28 giugno 2012, n. 31, del Tribunale di Ravenna, che ha fatto seguito la revoca dell’affiliazione della società disposto dalla FIGC con delibera C.U. n. 32/A del 25 luglio 2012. Contro il provvedimento veniva proposto ricorso alla Commissione disciplinare. 3. La Commissione disciplinare condannava il sig. Fabbri a 5 anni di inibizione ritenendolo responsabile della violazione delle norme di cui sopra al punto 1; e imputava al medesimo una cattiva gestione societaria nella sua pregressa, duplice veste, di Presidente del CdA della società Ravenna Calcio srl, prima della cessione delle proprie quote societarie al “gruppo Aletti”, e di socio di maggioranza di tale società calcistica. 4. Contro la decisione della Commissione disciplinare veniva promosso appello alla Corte di Giustizia Federale, la quale in riforma della decisione del giudice di prime cure riduceva a 12 mesi la sanzione inibitoria nei confronti del sig. Fabbri. La Corte di giustizia ha ritenuto che la responsabilità del sig. Fabbri, relativamente alla gestione amministrativa e finanziaria del Ravenna calcio srl dichiarata fallita, va “ascritta alla mala gestio della società” e pertanto non ascrivibile, come invece aveva ritenuto la Commissione disciplinare, “alla responsabilità per lo stato di decozione in cui in seguito precipiterà la società, essenzialmente dovuto alla inadeguatezza della amministrazione successivamente posta in essere”. 5. Sulla decisione della Corte di Giustizia Federale, il sig. Fabbri promuoveva istanza di arbitrato e chiede, in via preliminare, di “a) accertare l’insussistenza totale a carico del ricorrente degli addebiti formulati nel deferimento del Procuratore Generale n. 5534/95 pf 12-13 AM/ma dell’11.03.13 […]; in via principale, di b) annullare e/o riformare in toto la decisione assunta relativamente al Sig. Gianni Fabbri qui impugnata con assoluzione totale del predetto ricorrente da ogni addebito e conseguente cancellazione totale di ogni sanzione residuale ad oggi applicata” 6. Con memoria del 22 ottobre 2013, la FIGC si costituiva nel procedimento e, dopo avere argomentato le proprie difese, chiedeva “il rigetto nel merito dell’istanza avversaria”. 7. La parte istante nominava quale Arbitro il Prof. Avv. Carlo Bottari; la parte resistente nominava quale Arbitro il Prof. Avv. Massimo Zaccheo; successivamente, veniva designato, di comune accordo tra gli Arbitri, quale Presidente del Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini che formulava l’accettazione ex art. 6, comma 5, del Codice. 8. Il Collegio Arbitrale teneva l’udienza in data 27 settembre 2013 presso la sede del TNAS. Dopo l’esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione ex art. 20, commi 1 e 2, del Codice, veniva concesso alle parti termine per il deposito di memorie e documenti. Si teneva una seconda udienza in data 5 dicembre 2013, nella quale le parti, nel rispetto del principio del contraddittorio, discutevano sul merito. Il Collegio si riservava, trattenendo la causa in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE 9. Al fine di risolvere la vertenza in oggetto, occorre prendere in considerazione le motivazioni addotte dalla difesa della FIGC, volte al rigetto dell’istanza presentata. Appare del tutto evidente che la Federazione insista unicamente nell’addebito della cosiddetta “mala gestio” da imputarsi alla conduzione societaria dell’amministrazione Fabbri, caratterizzata, in tal senso, da carenze di trasparenza e correttezza così come richiesto dalla norma. Predetta “mala gestio” si determinerebbe, quindi, con riferimento alla mancata iscrizione al campionato professionistico del Ravenna Calcio s.r.l. per la stagione 2011/2012. Dalla documentazione depositata e dai riscontri effettuati si desume che il Sig. Gianni Fabbri non avrebbe potuto iscrivere la squadra al campionato di competenza entro la data del 12/07/2011, in quanto tutta l’effettiva gestione societaria era passata, fin dal 15 giugno 2011, sotto l’esclusivo controllo della “gestione Aletti”, giusta la due diligence effettuata ed i relativi accordi. Dal giugno 2011 tutte le decisioni afferenti l’iscrizione al campionato di competenza così come le attività a questo prodromiche sono state adottate dal Gruppo Aletti in assoluta e completa autonomia. 10. Dalla stessa documentazione agli atti si evince, in sostanza, che il Gruppo Aletti fosse pienamente a conoscenza della situazione economica del Ravenna Calcio e che pertanto nell’addivenire alla decisione di rilevarne le quote, dovesse essere anche consapevole delle eventuali difficoltà in ordine all’iscrizione della stessa al campionato. Sempre dalla documentazione depositata si desume che le trattative con il Gruppo Aletti andavano avanti da mesi e che non si è trattato di un affare concluso frettolosamente; e a dimostrazione del precedente assunto, il Ravenna Calcio, ancora sotto “gestione Fabbri”, adempie al pagamento degli oneri economici concordati tanto che la stessa Agenzia delle Entrate in data 15/07/2011 dichiarava il Ravenna Calcio in regola con tutti gli adempimenti e pagamenti a quella data. 11. L’elemento dirimente della controversia è quindi l’accertamento della cosiddetta “mala gestio”. La cattiva amministrazione si concretizza, sostanzialmente, in due elementi di carattere generale: il primo è costituito dall'inefficacia ovvero dall’assenza degli interventi amministrativi di chi detiene la governance della società; il secondo si concretizza con il determinato e consapevole agire dello stesso amministratore in danno della società medesima. Occorre verificare se entrambi questi elementi o almeno uno dei due sia addebitabile al Fabbri. Ad avviso di questo Collegio nessuna di queste due ipotesi può applicarsi, senza dubbio alcuno, al caso del Sig. Gianni Fabbri. Il fatto che durante la sua amministrazione non siano stati emessi provvedimenti sanzionatori da parte degli organi federali afferenti a una eventuale cattiva conduzione della società, nonché il fatto che la stessa Corte di Giustizia Federale abbia notevolmente ridimensionato la precedente condanna, tendono ad avallare la convinzione che allo stesso Sig. Fabbri non possa essere addebitata alcuna sostanziale responsabilità in ordine al successivo dissesto economico del Ravenna Calcio. Nessun addebito circa la conduzione della società ovvero della continuità aziendale della medesima possono quindi gravare sul comportamento del Sig. Gianni Fabbri quale amministratore dello stesso Ravenna Calcio. Del resto, e ciò appare altrettanto dirimente, se l’Aletti avesse avuto sentore di una impossibilità ad iscrivere la società al campionato, ne avrebbe incautamente rilevato le quote. 12. Il Collegio nel prendere atto delle risultanze istruttorie, sentite le parti, e approfondite le memorie depositate, ritiene quindi di accogliere la domanda avanzata e per gli effetti annullare la condanna inflitta dalla Corte di Giustizia Federale. Le spese di funzionamento del Collegio, avuto riguardo all’impegno profuso e alla complessità della questione giuridica, si quantificano in Euro 6.000,00. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, all’unanimità e definitivamente pronunciando, accoglie l’istanza di arbitrato e riforma la decisione impugnata. Così dispone per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione: 1. dichiara interamente compensate tra le parti le spese per assistenza difensiva; 2. dichiara che le spese per diritti degli Arbitri e del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport seguono la soccombenza; 3. liquida gli onorari degli Arbitri come stabiliti in parte motiva; 4. dichiara entrambe le parti solidamente tenute al pagamento dei diritti degli Arbitri, salva rivalsa tra le stesse. 5. dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport. Così deciso in Roma, il giorno 5 dicembre 2013, in conferenza personale degli Arbitri e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Tommaso Edoardo Frosini F.to Carlo Bottari F.to Massimo Zaccheo
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