CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 10 febbraio 2014 promosso da: Parma F.C. SpA / Sig. Jose Fernando Marques Martinez

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 10 febbraio 2014 promosso da: Parma F.C. SpA / Sig. Jose Fernando Marques Martinez Il Collegio Arbitrale Avv. Marcello de Luca Tamajo (Presidente) Prof. avv. Maurizio Cinelli (Arbitro) Prof. avv. Tommaso Edoardo Frosini (Arbitro) Nel procedimento di arbitrato (prot. n. 0705 del 3/4/2013 - 709) promosso da F.C. PARMA S.P.A. con gli avv.ti Paolo Rodella e Silvia Serena contro MARQUES MARTINEZ JOSE' FERNANDO, con gli avv.ti Santiago Cadena Riera e Alessandro Calcagno SVOLGIMENTO DEL PROCESSO A) Con istanza del 28.3.2013 la s.p.a. Parma F.C. ha promosso nei confronti del sig. Marques Martinez Josè Fernando giudizio arbitrale chiedendo: - in via cautelare la sospensione della efficacia esecutiva della decisione emessa dalla Corte di Giustizia Federale di cui al C.U. n. 202 del 12.3.2013; - in via preliminare la riduzione del termine per la pronunzia del lodo; - nel merito la riforma della suddetta decisione della Corte di Giustizia Federale con la conseguente declaratoria della piena validità ed efficacia della risoluzione consensuale n. 0150/A del 8.7.2012 del contratto di lavoro sportivo n. 0825 sottoscritto tra le parti in data 29.7.2010; - in via istruttoria, con riserva di articolare mezzi istruttori all'esito della pubblicazione delle motivazioni della decisione impugnata, la richiesta di perizia calligrafica al fine di accertare l'autenticità della sottoscrizione rinvenibile nell'atto di risoluzione consensuale. B) Con memoria depositata in data 18.4.2013 si è costituito in giudizio il sig. Marques contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto delle domande - anche cautelari - con conferma della decisione impugnata, formulando altresì istanze istruttoria ed opponendosi alla richiesta di perizia calligrafica. C) Alla prima udienza del giorno 29.5.2013 il Collegio, dopo aver esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, ha concesso alle parti termine per note in relazione alle istanze istruttorie formulate nei rispettivi atti, riservandosi in ordine ad esse. D) Con ordinanza del 27.6.2013, ed a seguito del deposito delle suddette note, il Collegio ha ammesso la prova testimoniale limitando la stessa all'escussione dei testi Alessio Paini e Ruben Barrios Garrido, facultando le parti ad ulteriori specificazioni sui capitoli di prova, ed ha disposto la perizia calligrafica richiesta da parte istante, nominando a tal fine quale C.T.U. il dott. Giovanni Quattrocchi. E) Con ordinanza del 2.7.2013 il Collegio, vista l'istanza presentata in tal senso dalla difesa di parte istante e ritenuta la validità delle motivazioni da essa addotte (rischio di mancata ammissione al campionato), ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata decisione della Corte di Giustizia Federale che ha respinto il ricorso della s.p.a. Parma avverso il ripristino del vincolo del calciatore Marques Martinez. F) Con ordinanza del 1.8.2013 il Collegio ha fissato l'udienza del 30.9.2013 per l'escussione dei testi di cui alla precedente ordinanza, indicando i relativi capitoli di prova ed ha altresì affidato al CTU dott. Quattrocchi l'incarico di rispondere al presente quesito: "Il CTU, esaminato l'originale del contratto di risoluzione consensuale di contratto economico n. 0150/A tra la Parma F.C. s.p.a. ed il sig. Marques Martinez Josè Fernando, e gli eventuali documenti comparativi – da acquisire direttamente dalla parte o da terzi se necessario - verifichi se la sottoscrizione apposta sul suddetto documento sia di mano del sig. Marques". G) All'udienza del 25.10.2013 (fissata a seguito di rinvio chiesto dalle parti dell'udienza del 30.9.2013) il Collegio ha escusso i testi Paini e Garrido Barrios. All'esito di tale udienza le parti hanno chiesto termine per note anche all'esito del deposito della perizia calligrafica. H) In data 25.11.2013 il CTU ha depositato la perizia calligrafica. I) Con ordinanza del 5.12.2013 il Collegio ha concesso alle parti termine per note sino al giorno 19.12.2013. M) Le parti hanno depositato note difensive ed hanno chiesto fissarsi udienza di discussione della causa, che il Collegio ha fissato per il giorno 14.1.2014. N) Alla udienza del 14.1.2014 le parti hanno chiesto breve rinvio per valutare eventuali ipotesi transattive. Parte istante ha ribadito le richieste formulate nelle ultime note difensive ed ha depositato denunzia - querela presentata nei confronti della CTU dott. Quattrocchi. Parte intimata si è opposta sia a tale deposito che alle istanze di controparte. Il Collegio ha accolto la richiesta di rinvio ed ha fissato l'udienza del 27.1.2014 per la discussione. O) All'udienza del 27.1.2014 le parti hanno discusso la causa ed il Collegio si è riservato per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente controversia ha ad oggetto la richiesta della s.p.a. Parma Calcio di riformare la decisione della Corte di Giustizia Federale della FIGC di cui al c.u. n. 2012 dei 12.3.2013 e per l'effetto di dichiarare la piena validità ed efficacia dell'Accordo di Risoluzione consensuale sottoscritto tra le parti in data 8.7.2012 a Madrid nelle mani del segretario della società s.p.a. Parma e quindi di dichiarare risolto da tale data il contratto di lavoro sportivo tra loro intercorso e stipulato in data 29.7.2010. A tale richiesta il sig. Marques Martinez si è opposto chiedendo la conferma della impugnata decisione e ribadendo di non aver mai sottoscritto - nè in data 8.7.2012 né in altra data - l'atto di risoluzione consensuale del contratto di lavoro sportivo. Orbene con comunicazione in data 7.2.2014 le parti hanno notificato al Collegio di aver definito transattivamente la vertenza. In conseguenza di ciò la soc. Parma ha comunicato la propria rinunzia all'istanza di arbitrato e il sig. Marques Martinez ha accettato tale rinunzia. Le parti hanno altresì comunicato che, nell'ambito dell'intervenuta conciliazione, le spese del complessivo procedimento arbitrale sono state poste a carico della società istante P.Q.M. Il Collegio all'unanimità ha così deliberato: 1) Dichiara estinto il procedimento arbitrale per intervenuta conciliazione della controversia. 2) Pone a carico della s.p.a. F.C. Parma Calcio, con il vincolo della solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale nella misura di €. 37.500,00, oltre spese e accessori di legge. 3) Pone a carico della soc. Parma il pagamento degli onorari del CTU, liquidati in €. 5.443,00 (cui va detratto l'acconto percepito di €. 1.000,00) così come da richiesta di liquidazione formulata dal dott. Quattrocchi. 4) Per quanto concerne le spese di giudizio, le stesse sono tutte regolate tra le parti nell'ambito della intervenuta conciliazione. 5) Pone a carico della s.p.a. Parma il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport. 6) Dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deciso all'unanimità in data 10 febbraio 2014 e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nelle date indicate. F.to Marcello de Luca Tamajo F.to Maurizio Cinelli F.to Tommaso Frosini
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