CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 27 gennaio 2014 promosso da: Sig. Mario Cassano / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 27 gennaio 2014 promosso da: Sig. Mario Cassano / Federazione Italiana Giuoco Calcio I L C O L L E G I O A R B I T R A L E Pres. Franco Frattini Presidente Avv. Marcello de Luca Tamajo Arbitro Avv. Aurelio Vessichelli Arbitro nominato ai sensi dell’art. 6, comma 3 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport riunito in conferenza personale in Roma, presso la sede dell’arbitrato, in data 27 gennaio 2014 ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O A R B I T R A L E nel procedimento di arbitrato n. 743 promosso (con istanza prot. n. 1704 del 13 settembre 2013) da: Sig. Mario Cassano, rappresentato e difeso dall' Avv. Francesco Maresca e dall’ Avv. Gianluca Vecchio, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Firenze, alla Via de’ Vecchietti n. 1 giusta procura in calce alla istanza di arbitrato istante contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con sede in Roma, via Allegri 14, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Panama 58, giusta procura in calce alla memoria di costituzione intimata FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE A. Le parti 1. Il Sig. Mario Cassano (il “Cassano ” o la “Parte istante”) è un calciatore professionista all'epoca dei fatti tesserato per la Piacenza Calcio F.C. S.p.A. 2. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) (la “FIGC” o la “ Parte intimata”) associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, è l’ente di governo dello sport del calcio in Italia, avente lo scopo di promuovere, regolare e sviluppare l’attività calcistica italiana. Essa è l’associazione delle società e delle associazioni sportive che praticano, promuovono o organizzano lo sport del calcio, agonistico e amatoriale, in Italia. B. La controversia tra le parti 3. A seguito di indagini svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona, avente ad oggetto un’ipotesi di associazione per delinquere ed episodi di scommesse su partite di calcio e di frode in manifestazioni sportive (atti denominati Cremona quinquies), la Procura Federale presso la FIGC, ottenuta copia degli atti, svolgeva un’autonoma attività di indagini conclusa con il deferimento di alcuni tesserati, tra i quali l’odierno istante, per rispondere dinnanzi agli organi federali di giustizia sportiva delle violazioni disciplinari loro addebitate. 4. Per quanto qui rileva, le indagini svolte portavano la Procura Federale ad ipotizzare la commissione di illeciti ex art. 7 commi 1, 2, 5 e 6 CGS finalizzati ad alterare il risultato delle gare Lazio – Genoa del 14 maggio 2011 e Lecce – Lazio del 22 maggio 2011 e dunque a disporre il deferimento dell'odierno istante per avere posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato delle predette partite . 5. Con decisione pubblicata nel C.U. n. 10/CDN del 2 agosto 2013 la Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC (la “CDN), infliggeva al Cassano la complessiva sanzione della squalifica per mesi 4 ,ex art. 1 comma 1 del CGS (cd slealtà sportiva) decidendo per l’applicazione della continuazione con illeciti sportivi decisi in altri due procedimenti a carico dello stesso Cassano, al quale è stata irrogata, e confermata da questo TNAS per la condotta più grave, la sanzione della radiazione. 6. Contro tale decisione il Cassano proponeva appello alla Corte di Giustizia Federale (la “CGF”). 7. Proponeva appello avverso la decisione anche la Procura Federale relativamente alla gara Lazio – Genoa insistendo per il riconoscimento della sussistenza dell’illecito sportivo . 8. Con decisione pubblicata dapprima nel solo dispositivo il 16 agosto 2013 (C.U. n. 030/CGF) e poi in forma integrale il 13 novembre 2013 (C.U. 094/CGF) (la “Decisione”), la CGF riformava la decisione di primo grado e per la sola gara Lazio – Genoa rideterminava la squalifica a carico dell’odierno istante, ai sensi dell’art. 7, commi 1, 2 e 5 in mesi sei, per l’applicazione della continuazione. C. Il procedimento arbitrale C.1 Lo svolgimento dell’arbitrato 9. Con istanza in data 13 settembre 2013, rivolta al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “TNAS”) ai sensi degli art. 9 ss. del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “Codice TNAS”), il Cassano dava avvio al presente arbitrato, invocando la clausola compromissoria recata dall’art. 30, comma 3 dello Statuto della FIGC e chiedendo, in riforma della Decisione, l’annullamento della sanzione da questa irrogata e, in subordine, la derubricazione in omessa denuncia 10. Nella stessa istanza di arbitrato, l'istante designava quale arbitro l' Avv. Marcello de Luca Tamajo. 11. Con memoria datata 26 settembre 2013, la FIGC si costituiva nel procedimento arbitrale così avviato, chiedendo il rigetto del reclamo proposto dall’odierna parte istante, in quanto ritenuto infondato. 12. Nella memoria di costituzione, la Federazione intimata nominava quale arbitro l’Avv. Aurelio Vessichelli. 13. Gli arbitri designati dalle parti nominavano quale Presidente del Collegio Arbitrale il Pres. Franco Frattini, che in data 4 ottobre 2013 accettava l’incarico. 14. Il 31 ottobre 2013 si teneva in Roma la prima udienza di discussione della controversia. Rivelatosi infruttuoso l’esperito tentativo di conciliazione, il Collegio, disponeva la prosecuzione del giudizio in attesa del deposito delle motivazioni della decisione impugnata, concedendo termini all'istante per il deposito di motivi aggiunti e alla intimata per il deposito di replica. 15. All’udienza del 14 gennaio 2014, fissata per la discussione, le parti illustravano le rispettive posizioni, riportandosi agli atti depositati nei termini assegnati. 16. All’esito dell’udienza, il Collegio si riservava. C.2 Le domande delle parti a. Le domande del Cassano 17. Il Cassano, nella propria istanza di arbitrato, ha chiesto al Collegio Arbitrale di : “ in via principale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.30 comma 3° Codice T.N.A.S., ravvisatine i presupposti, accogliere il presente ricorso ed annullare… la sanzione della squalifica per 6 mesi..; 2) In via subordinata, vista la carenza degli elementi costituenti…la fattispecie di cui all’art.7 … annullare la sentenza in parte qua e rideterminando il T.N.A.S. la relativa sanzione ... b. Le domande della FIGC 18. Nella propria memoria di costituzione, la FIGC ha chiesto che “…il rigetto dell’istanzaavversaria… ”. C.3 La posizione delle parti a. La posizione del Cassano 19. Nel merito, a sostegno della propria richiesta di annullamento della sanzione subita, la parte istante contesta che vi siano i presupposti per l’affermazione a suo carico di una responsabilità per illecito sportivo ex art.7 commi 1, 2, 5 e 6 del CGS. b. La posizione della FIGC 20. La FIGC si oppone all'istanza del Cassano deducendone l' infondatezza. MOTIVI DELLA DECISIONE L’istante Mario Cassano è stato deferito per tre volte dinanzi agli organi della giustizia sportiva per fatti asseritamente commessi tra il dicembre 2010 ed il maggio 2011. Questo TNAS ha già pronunziato lodi in data 30 aprile e 20 giugno 2013, confermando – per il primo deferimento – 5 anni di squalifica con preclusione a vita e derubricando – per il secondo deferimento – la condotta ascritta a Mario Cassano ad omessa denuncia, con 9 mesi di squalifica in continuazione. Il Collegio è chiamato oggi ad esaminare l’istanza di Mario Cassano volta all’annullamento della decisione con cui la Corte di giustizia federale, in ordine alla partita Lazio-Genoa del 14 maggio 2011, in parziale accoglimento del ricorso del Procuratore federale, ha comminato a Mario Cassano la sanzione della squalifica in continuazione, a titolo di illecito sportivo. Le censure proposte dalla parte istante non sono fondate. Non vi è dubbio sul fatto che il risultato della partita Lazio-Genoa sia stato alterato, e che una attività illecita sia emersa anche attraverso le documentate anomalie sulle giocate dei bookmaker denunziate all’autorità italiana dal bookmaker austriaco SKYPORT 365. Nel periodo dicembre 2010 –maggio 2011 Mario Cassano ha compiuto plurime attività sia dirette ad alterare i risultati di alcune partite, sia a lucrare ulteriormente scommettendo su partite oggetto di “combine”. Il ruolo di Cassano è quello che risulta da decisioni di questo TNAS, che questo Collegio condivide, e che si riferisce ad una ripetizione di comportamenti, tanto che i lodi relativi, pronunciati il 30 aprile e 20 giugno 2013, qualificano gli illeciti commessi in associazione ex art.9 CGS come illeciti sportivi e, in un caso come omissione di denuncia. Nel caso della partita Lazio-Genoa, gli argomenti posti dalla Corte di giustizia federale sono seri e ben argomentati. Certamente il Cassano ha operato, anche in questa vicenda, come artefice del contatto – avvalendosi di Gervasoni e Zamperini – tra il gruppo impropriamente ma ormai abitualmente definito degli “zingari” ed i soggetti che hanno combinato la partita Lazio-Genova. Le dichiarazioni di Gervasoni e Zamperini sono univoche in tal senso. E lo stesso Almir Gegic menziona, dinanzi all’A.G. penale, Mario Cassano, portiere del Piacenza, tra i calciatori con cui aveva avuto contatti per gli accordi sulle partite. La prova, utile in questo caso a confermare la decisione impugnata, riguarda fatti e avvenimenti per i quali una adeguata istruttoria – in sede penale ed in sede di giustizia sportiva – è stata condotta. Per questo motivo, la richiesta di ascoltare Gervasoni e Zamperini, ribadita dall’istante, significherebbe riascoltare persone che già in molte occasioni, con versioni concordanti, hanno descritto i comportamenti illeciti di Cassano. Ciò contrasterebbe, tra l’altro, con un più volte riaffermato principio di economia processuale secondo cui la prova, in base al codice di giustizia sportiva, può fermarsi anche al di fuori del dibattimento. Correttamente osserva la decisione impugnata che l’ennesimo contatto tra Cassano e gli “zingari” come tramite di Zamperini, è avvenuto in prossimità della fine del Campionato 2010/2011. Ciò evidentemente significa che il contatto mirava ad adoperarsi per alterare una partita – Lazio- Genova, appunto – immediatamente prossima prima che il campionato finisse, e non certo a tenere in piedi generiche relazioni personali non orientate a risultati in tempi brevi. In conclusione, ritiene il Collegio che si debba respingere l’istanza di Mario Cassano e che si debba confermare la impugnata decisione di squalifica per mesi sei in continuazione, così come correttamente riqualificata in termini di illecito sportivo. D. Sulle spese Le spese del procedimento e per assistenza difensiva seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’istante Mario Cassano per € 1.500,00 (millecinquecento). Ugualmente le spese per lo svolgimento dell’arbitrato, per gli onorari del Collegio Arbitrale e i costi sostenuti dai suoi membri, seguono la soccombenza e sono posti a carico dell’istante Mario Cassano, considerata la complessità delle questioni dedotte, per € 6.000,00 (seimila) . P.Q.M. Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: 1. rigetta integralmente l’istanza proposta in data 13 settembre 2013 (prot. 1704 – 743) dal Mario Cassano ; 2. dichiara assorbita ogni altra domanda; 3. pone a carico della parte istante Sig. Mario Cassano le spese del procedimento e per assistenza difensiva liquidate come in motivazione; 4. pone a carico dell’istante Sig. Mario Cassano, con il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati come in motivazione e il rimborso delle spese documentate sostenute dal Collegio Arbitrale, nella misura che sarà separatamente comunicata dalla Segreteria del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, oltre IVA e CPA come per legge; 5. pone a carico dell'istante Sig. Mario Cassano il pagamento dei diritti amministrativi; 6. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deciso in Roma, in data 27 gennaio 2014, e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella data di seguito indicata. F.to Franco Frattini F.to Marcello de Luca Tamajo F.to Aurelio Vessichelli
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