F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 208/CGF del 17 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 225/CGF del 28 Febbraio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. FUTSAL TERNANA AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA RECLAMANTE; – INIBIZIONE FINO AL 31.1.2017 AL SIG. BASILE DAMIANO, INFLITTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A FEMMINILE, WOMAN NAPOLI C5S/FUTSAL TERNANA DEL 20.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 435 del 22.1.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 208/CGF del 17 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 225/CGF del 28 Febbraio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. FUTSAL TERNANA AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA RECLAMANTE; - INIBIZIONE FINO AL 31.1.2017 AL SIG. BASILE DAMIANO, INFLITTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A FEMMINILE, WOMAN NAPOLI C5S/FUTSAL TERNANA DEL 20.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 435 del 22.1.2014) Con ricorso del 29 gennaio 2014 la Futsal Ternana ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque di cui al Com. Uff. n. 435 del 22.01.2014 con la quale era stata disposta la squalifica del dirigente Damiano Basile. A fondamento del ricorso la Futsal Ternana deduceva che il provvedimento sarebbe stato frutto di un equivoco, determinato da un asserito scambio di persona operato nel supplemento di referto redatto dall’arbitro. L’equivoco sarebbe stato determinato dal fatto che le parole ingiuriose ed il comportamento aggressivo e minaccioso a fine gara nei confronti dell’arbitro non sarebbero riferibili al Sig. Damiano Basile bensì sarebbero riconducibili alla persona di Marco Catinelli, Presidente del Club dei fedelissimi che l’arbitro avrebbe scambiato per Damiano Basile. Quest’ultimo – si sosteneva - sarebbe intervenuto al momento del tafferuglio, unitamente al Sig. Simone Pierini (tecnico della società e tesserato F.I.G.C.), allo scopo di pacificare gli animi. Si aggiungeva che il Basile Damiano, vice presidente della società “mai e poi mai….avrebbe potuto tenere comportamenti meno che corretti nei confronti dell’arbitro”, e si concludeva per l’annullamento del provvedimento o comunque per una congrua riduzione della sanzione inflitta. Il ricorso non merita accoglimento. Al riguardo è da sottolineare che, sia il supplemento di referto redatto dall’arbitro Michele Di Pace, sia quello ancora più esteso, sotto il profilo della descrizione puntuale dell’evento, redatto dal secondo arbitro Gianluca Gramegna, chiariscono, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l’autore della vera e propria aggressione, condita da una pluralità di espressioni ingiuriose (anch’esse puntualmente indicate nel loro contenuto) era il Sig. Damiano Basile. I referti arbitrali sottolineano poi che, a conforto della sicura identificazione del Basile, concorrevano proprio le affermazioni del tecnico Pierini, il quale interveniva nel tentativo di bloccare il Basile, ripetutamente chiamandolo per nome (Damiano) e, rivolgendosi agli arbitri, ricordava come “il Presidente Basile a volte perde le staffe e non si rende conto dei propri comportamenti”. La Corte, peraltro, ha ritenuto, allo scopo di fugare ogni perplessità, di udire l’arbitro Gramegna nel corso della seduta del 17 febbraio 2014, ottenendo la piena e puntuale conferma del referto e della sicura identificazione del Basile Damiano. D’altra parte del tutto irrilevante si rivela la lettera a firma del Sig. Catinelli (presidente del Club “Tifoseria Rossoverde”) allegata al ricorso nella quale quest’ultimo si limita ad affermare di avere rivolto proteste agli arbitri ma non riferisce a sé stesso alcuno dei comportamenti oggetto del referto arbitrale, sulla cui oggettiva verificazione non vi possono essere dubbi, atteso il valore probatorio privilegiato del referto arbitrale. Ed anzi, la predetta lettera finisce per confortare proprio il referto arbitrale perchè avendo il Catinelli riferito di aver semplicemente protestato ( e non già di aver rivolto espressioni ingiuriose, né, tanto meno minacce) esclude che si sia verificato uno scambio di persona. Per questi motivi la C.G.F., sentito l’arbitro Gramegna respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Futsal Ternana di Preci (Perugia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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