LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 156 del 04.03.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 12) RICORSO DEL CALCIATORE Matteo PICIOLLO/A.S.D. CIVITAVECCHIA 1920

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 156 del 04.03.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 12) RICORSO DEL CALCIATORE Matteo PICIOLLO/A.S.D. CIVITAVECCHIA 1920 Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 6/12/2013 il sig. Matteo PICIOLLO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 4.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di non aver percepito rate,richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D. CIVITAVECCHA CALCIO 1920 al pagamento in favore del sig. Matteo PICIOLLO della somma di € 4.500,00. Dispone la restituzione delta tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all’ indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lazio i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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