LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 156 del 04.03.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 15) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe TRUGLIO/POL. D. COMPRENSORIO NORMANNO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 156 del 04.03.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 15) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe TRUGLIO/POL. D. COMPRENSORIO NORMANNO Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 25/11/2013 il sig. Giuseppe TRUGLIO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società POL. D. COMPRENSORIO NORMANNO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di aver percepito rate per €.2.450,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €5.050,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti -- cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società POL. D. COMPRENSORIO NORMANNO al pagamento in favore del sig. Giuseppe TRUGLIO delta somma di € 5.050,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto guanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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