LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 156 del 04.03.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 7)RICORSO DEL CALCIATORE Cristian GUERRIERI/A.S.D. SAMBIASE 1962
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 156 del 04.03.2014
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
7)RICORSO DEL CALCIATORE Cristian GUERRIERI/A.S.D. SAMBIASE 1962
Con Racc.A.R. in data 27/01/2014 il sig. Cristian GUERRIERI, proponeva ricorso a questa
Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. SAMBIASE 1962 un accordo
economico prevedente il compenso lordo di €.11.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva
2012/13.
Precisando di aver percepito rate per € 5.500,00 richiedeva la condanna della Società al
pagamento della rimanente somma di € 5.550,00.
Si rileva preliminarmente che at ricorso non a stata allegato l’avviso di ricevimento in originale della Raccomandata A.R. contenente il ricorso,inviata alla controparte e la copia dell'accordo economico che deve risultare depositato presso il Dipartimento Interregionale (così come
previsto dall'art. 25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.)
P.Q.M
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto
dal Sig. Cristian GUERRIERI nei confronti della Società A.S.D. SAMBIASE 1962 per violazione
dell'art. 25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.