DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 579 del 05.03.2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Campionato Nazionale Calcio a 5 SERIE B RECLAMO GARA DEL 22/02/2013 BARLETTA CALCIO A5 – FUTSAL BARLETTA

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 579 del 05.03.2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Campionato Nazionale Calcio a 5 SERIE B RECLAMO GARA DEL 22/02/2013 BARLETTA CALCIO A5 – FUTSAL BARLETTA Reclamo preposto dalla società BARLETTA CALCIO A 5 avverso l'esito della gara BARLETTA CALCIO A 5 – FUTSAL BARLETTA Il Giudice sportivo, esaminato il reclamo regolarmente prodotto nei termini osserva: con il gravame in questione la ricorrente chide che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17, comma 5 lett.a del C.G.S., per aver schierato nella gara in epigrafe un numero di calciatori non conforme alle disposizioni diramate con C.U.n°1/13 e successive integrazioni, concernenti il limite di partecipazione dei calciatori. Infatti mentre risultano correttamente schierati i tre calciatori nati dopo il 31 dicembre 1991, dei due calciatori nati dopo il 31 dicembre 1987 ne risulta impiegato solo uno. Il ricorso è fondato e va accolto. Dalla distinta della Società Futsal Barletta presentata all’arbitro il solo Iodice Antonio nato il 23 agosto 1989 è tra i calciatori nati dopo il 31 dicembre 1987, mentre tutti gli altri , esclusi i tre Under 21 citati, risultano nati anteriormente alla data suddetta. P.Q.M. a scioglimento della riserva di cui al C.U.N°547 del 20.02.2014; visti gli artt.17,29,33.35 e 38 del C.G.S. ed il C.U. n.1/13 decide: a) di accogliere il ricorso comminando alla società Futsal Barletta la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; b) di non addebitare sul conto della società Barletta Calcio A 5 la tassa di reclamo.
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