LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 138 DEL 03 MARZO 2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara soc. ROMA – soc. INTERNAZIONALE

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 138 DEL 03 MARZO 2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara soc. ROMA – soc. INTERNAZIONALE Il Giudice sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo fax pervenuto alle ore 12.30 odierne) in merito al comportamento tenuto al 40° minuto del secondo tempo dal calciatore Juan Jesus Nunes (soc. Inter) nei confronti del calciatore Alessio Romagnoli (soc. Roma); 138/441 acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, il calciatore nero-azzurro, nella propria area di rigore particolarmente affollata per l’esecuzione di un calcio d’angolo, nel contrastare a stretto contatto l’azione del calciatore giallo-rosso, con un repentino movimento del braccio sinistro, colpiva da tergo con un pugno alla schiena l’antagonista, che si accasciava dolorante al suolo. Dopo una breve interruzione, il giuoco riprendeva senza che l’Arbitro adottasse alcun provvedimento disciplinare in quanto, come dichiarato su richiesta di questo Ufficio (con mail pervenuta alle ore 13.50 odierne), il segnalato comportamento “non era stato rilevato” dagli Ufficiali di gara. Il gesto compiuto dal Nunes, del tutto avulso dal contesto agonistico per la distanza dal pallone a cui si trovavano entrambi i protagonisti, integra inequivocabilmente per l’evidente volontarietà, l’energia impressa e la delicatezza della zona del corpo colpita gli estremi della “condotta violenta” sanzionata ex art. 19, n. 4 lettera b) CGS, connotata, per consolidato orientamento interpretativo, dall’intenzionalità e dalla potenzialità lesiva. Ne consegue l’ammissibilità della “prova televisiva” e la sanzionabilità del segnalato comportamento, che appare equo quantificare nella misura indicata nel dispositivo. P.Q.M. delibera di sanzionare il calciatore Juan Jesus Nunes (soc. Inter), in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, con la squalifica di tre giornate effettive di gara.
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