F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 195/CGF del 07 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 230/CGF del 06 Marzo 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO SIG. BRUNO GIORDANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA L’AQUILA/ASCOLI DEL 26.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 102/DIV del 28.1.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 195/CGF del 07 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 230/CGF del 06 Marzo 2014 e su www.figc.it
2. RICORSO SIG. BRUNO GIORDANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA L’AQUILA/ASCOLI DEL 26.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 102/DIV del 28.1.2014)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico infliggeva la squalifica per 6 gare effettive al signor Bruno Giordano, allenatore responsabile della prima squadra della società Ascoli Calcio 1898 S.p.A.(Com. Uff. n. 102DIV del 28 gennaio 2014), per comportamento tenuto nella gara l'AquilaAscoli delle 26 gennaio 2014. Nel referto arbitrale si legge che i sostenitori della società Ascoli introducevano e facevano esplodere cinque petardi di forte potenza senza provocare danni a cose e persone ed inoltre accendevano diversi fumogeni gettandoli anche nel campo di gioco. Nel supplemento di rapporto, l'arbitro precisa che al termine della gara mentre si accingeva a lasciare il terreno di giuoco, il signor Giordano Bruno, allenatore della società Ascoli, lo afferrava per un braccio e protestando per una sua decisione pronunciava le seguenti parole: "hai fatto giocare un minuto in più, abbiamo perso per colpa tua, vergognati era finita la partita"; all'invito di esso arbitro di lasciare immediatamente il braccio continuava ad offenderlo in questi termini "vergognati", ti devi vergognare e lo riafferrava per il braccio per fermarlo in quanto voleva spiegazioni. Solo dopo l'intervento dell'accompagnatore della società Ascoli riusciva a lasciare il terreno di gioco. Giunto davanti alla porta del suo spogliatoio il signor Giordano tornava a protestare verso esso arbitro pronunciando le seguenti parole "noi facciamo sacrifici tutta la settimana e poi viene un incompetente e rovina tutto; la partita era finita, vergognati", dopo qualche minuto, si legge ancora nel supplemento del rapporto arbitrale il signor Giordano entrava nel suo spogliatoio chiedendo ancora spiegazione sul recupero e solo dopo aver insistito di lasciare spogliatoio usciva dallo stesso". Il Commissario di campo nel suo rapporto scandiva minuto per minuto le varie esplosioni di petardi ed il lancio di fumogeni lanciati nel recinto di giuoco; e ciò nel settore dell'Ascoli. Avverso la decisione della squalifica per sei gare effettive comminatagli dal Giudice Sportivo della Lega Pro il signor Bruno Giordano proponeva rituale reclamo, deducendo che la ricostruzione dei fatti doveva essere ridimensionata quanto alla sua gravità. Il fatto andava necessariamente inserito in una serie di tensioni e alterne vicissitudini stante che la società dell'Ascoli, unitamente ai suoi tesserati, stava vivendo un momento difficile culminato col fallimento della stessa società Ascoli Calcio. Asseriva che al termine dell'incontro AquilaAscoli del 26 gennaio 2014, esso Giordano si era rivolto al direttore di gara esclusivamente per chiedere spiegazioni sul recupero concesso, superiore a quello inizialmente indicato durante il quale la squadra avversaria ha realizzato la rete della vittoria; solo per questo motivo esso Giordano aveva cercato di rallentare il rientro del direttore di gara negli spogliatoi. Non vi era stato, nemmeno nelle sue intenzioni, uno strattonamento. A causa della prima spiegazione data dall'arbitro e cioè "minutaggio prolungato a seguito dell'ingresso in campo della barella" chiedevo con forza delle spiegazioni perché la barella non aveva fatto mai il suo effettivo ingresso in campo. L'unico mio intento era quello di conferire col medesimo per avere delle plausibili giustificazioni; e ed è questo il motivo per cui mi sono recato anche nei pressi dello spogliatoio del direttore di gara. Per quanto sopra esposto, si chiede una parziale riforma del provvedimento preso dal Giudice Sportivo della Lega Pro, con diminuzione della sanzione applicata, contenendo la stessa nei minimi edittali. Il reclamo è solo parzialmente fondato. Nessun dubbio sulla dinamica dei fatti così come sono riportati nel rapporto dell’arbitro che fa piena prova su quanto accaduto e refertato. Ritiene la Corte che considerando i vari elementi di cui all’articolo cinque del Codice di Giustizia Sportiva e la reiterazione pervicace dei fatti contestati(frasi ingiuriose ed irriguardose), con in più lo strattonamento, sanzione equa appare quella di 4 giornate di squalifica. Nessuna altra doglianza si muove alla decisione del Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Bruno Giordano riduce la sanzione della squalifica inflitta al reclamante a 4 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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