F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 195/CGF del 07 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 230/CGF del 06 Marzo 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO U.S. GAVORRANO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30.9.2014 INFLITTA AL SIG. BALLONI PAOLO SEGUITO GARA GAVORRANO/ ARZANESE DEL 25.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 102/DIV del 28.1.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 195/CGF del 07 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 230/CGF del 06 Marzo 2014 e su www.figc.it
3. RICORSO U.S. GAVORRANO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30.9.2014 INFLITTA AL SIG. BALLONI PAOLO SEGUITO GARA GAVORRANO/ ARZANESE DEL 25.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 102/DIV del 28.1.2014)
La società U.S. Gavorrano S.r.l., dapprima con telefax del 31.1.2014 e, successivamente, con atto del 6.2.2014, ha proposto reclamo avverso la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico al sig. Paolo Balloni, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società reclamante, ovvero la sua inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare società in ambito federale sino al 30 novembre 2014, di cui al Com. Uff. n. 102/DIV del 28.1.2014, “perché indebitamente presente nel recinto di gioco, prima dell’inizio della gara, a seguito dell’invito dell’arbitro ad accomodarsi in tribuna, si rifiutava di ottemperare a tale richiesta e rivolgeva all’arbitro frasi gravemente offensive; durante la gara il medesimo posizionato in tribuna rivolgeva all’arbitro reiterate frasi offensive ed ingiuriose; al termine del primo tempo di gara lo stesso si introduceva indebitamente negli spogliatoi ed avvicinato l’arbitro con fare minaccioso reiterava ulteriori gravi insulti (r.A e cc)”. Nell’atto di gravame la reclamante si duole della abnormità e della sproporzione della sanzione in relazione agli effettivi accadimenti la cui ricostruzione, riportata soprattutto nel referto del Direttore di gara, apparirebbe erronea e addirittura travisata dal Giudice Sportivo. L’arbitro, anche a causa, asseritamente, della sua inesperienza e per effetto dell’accumulo di un “eccessivo carico di tensione “ avrebbe effettuato “una refertazione non aderente ai fatti siccome
realmente verificatisi”. Quanto ai cinque episodi in cui si sarebbe dispiegata l’attività del sig. Balloni, percepita dal destinatario come sicuramente offensiva, la difesa riferisce che, nel pre-gara, il Presidente si sarebbe solo avvicinato all’arbitro per avvertirlo del possibile verificarsi di prevedibili momenti di confusione attribuibili all’indebito uso di un fischietto da parte del preparatore atletico nel corso della gara stessa, come già avvenuto in precedenza. Nessuna offesa sarebbe stata, però, recata all’Ufficiale di gara. In relazione, poi, all’episodio avvenuto durante la gara, ha sottolineato la discrasia tra referto arbitrale e quello del commissario di campo, refertazione asseritamente “smentita” anche da dichiarazioni testimoniali di tesserati della società. Si contesta, da ultimo, quanto riferito dallo stesso arbitro circa la condotta tenuta dal sig. Balloni al termine del primo tempo, anche qui in modo difforme da quanto riportato dal Commissario di campo e travisato dal Giudice Sportivo il quale avrebbe, addirittura e contrariamente al vero, affermato che il sig. Balloni sarebbe entrato negli spogliatoi per minacciare e insultare l’arbitro. Ha chiesto, per tutti questi motivi e in ragione, in ogni caso, della abnormità della sanzione, la totale riforma della decisione del giudice di prime cure oppure una sua riconduzione a misure di giustizia. Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la seduta odierna, alla quale ha partecipato l’avv. Vitale in rappresentanza della società, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso, nella pretesa avanzata in via principale o quella in via subordinata nonché il sig. Balloni che ha confermato di non aver mai offeso il direttore di gara. La Corte esaminato il ricorso proposto dalla società U.S. Gavorrano S.r.l., ritiene che lo stesso non sia meritevole di accoglimento. Il Direttore di gara, nel suo referto, con grande puntualità e precisione ha ricostruito la condotta tenuta dal sig. Balloni, Presidente del sodalizio ospitante, il quale, ancor prima dell’inizio della gara e al di fuori, addirittura, di ogni sollecitazione stressogena derivante, in ipotesi, dall’andamento della stessa ha contestato la stessa autorità dell’arbitro rifiutandosi platealmente, in un primo momento, di lasciare il campo di gioco – nel quale sostava illegittimamente – e allontanandosene solo dopo aver inveito, per ben tre volte, contro lo stesso ufficiale di gara. Trascorsi solo pochi minuti lo stesso sig. Balloni, perfettamente e indubitabilmente individuato dall’arbitro, dalla tribuna dove si trovava, urlava ulteriori frasi gravemente offensive all’indirizzo del medesimo direttore di gara. Al termine della prima frazione di gara il Presidente Balloni, nei pressi dello spogliatoio, mentre squadre e terna arbitrale vi facevano rientro, reiterava – in maniera se possibile ancora più offensiva e violenta – ulteriori gravi ingiurie al direttore di gara, accompagnandole con evidente gesto intimidatorio. All’inizio del secondo tempo, ancora una volta, il sig. Balloni, si posizionava all’interno del recinto di gioco, cosicché l’arbitro – nel chiaro e commendevole intento di non alimentare ulteriori dirette interlocuzioni - chiedeva al capitano della squadra del Gavorrano di invitarlo ad uscire, cosa che il Presidente della società faceva non senza aver, ancora una volta, rivolto gravi espressioni offensive all’indirizzo del medesimo arbitro. Espressioni ingiuriose che lo stesso non risparmiava di rivolgere all’indirizzo del medesimo, per la quinta volta, nei minuti finali della gara, peraltro vinta dalla sua compagine.
La difesa della reclamante, pur conscia del valore fidefacente del referto arbitrale, ritiene di poter censurare la ricostruzione (e l’addebito conseguente) colà contenuta svolgendo le proprie argomentazioni, principalmente, sull’erroneità e inverosimiglianza della stessa – addirittura travisata dal Giudice Sportivo -, sul suo contrasto con la relazione del commissario di campo e sulla condizione psichica dell’arbitro, valutato come inesperto e, piuttosto esplicitamente, vittima di un eccessivo carico di tensione. La Corte valuta, preliminarmente, come inammissibile il tono di censura che, pur nel riconosciuto, ampio diritto di difesa, scade in una raffigurazione dell’arbitro che, dipinto come
soggetto inidoneo a svolgere l’incarico sportivo che le Autorità preposte alla designazione gli hanno invece – e responsabilmente – affidato, appare sconfinare nel dileggio. Non può neanche serenamente ammettersi la critica di ricostruzione enfatica, addotta in sede di discussione dalla difesa, perché l’arbitro ha, senza enfasi o incertezza, ricostruito con assoluta precisione le manifestazioni verbalmente – e non solo – violente del sig. Belloni, incollocabili in un qualsiasi contesto di consentita espressione di dissenso e, in quanto tali, inaccettabili. Detto questo, in merito alle contestazioni della difesa in ordine ai singoli episodi si osserva quanto segue. L’arbitro ha riferito che, prima della gara, il sig. Balloni gli avrebbe indirizzato urla e gesti lamentando, in buona sostanza, un’asserita disparità di trattamento e un’inaccettabile privazione, a suo dire, della propria incontenibile libertà di agire a proprio piacimento per il solo fatto di ricoprire una carica sociale. La difesa, a fronte della puntuale ricostruzione ha trovato solo modo di dubitare della capacità cognitiva dell’arbitro e del travisamento, ad opera del Giudice sportivo, delle espressioni profferite che, a dire della stessa difesa, le avrebbe inopinatamente giudicate gravemente offensive. Non solo, si giunge a negare l’episodio affermando che il dirigente, in un “colloquio cordiale, senza alcuna polemica” (pag. 6 memoria) avrebbe solo rappresentato all’arbitro altra e diversa circostanza. In disparte la ben nota forza probatoria del referto, vi è da dire che una cosa non esclude l’altra in quanto, terminato il “cordiale colloquio” e di fronte all’invito di lasciare il campo di gioco dopo la comunicazione effettuata circa la possibilità di inconvenienti tecnici (il fischietto del preparatore atletico avversario) non è affatto inverosimile che il sig. Balloni abbia inveito contro l’arbitro reo, a suo evidente avviso, di aver voluto imporgli il rispetto delle regole disciplinanti la presenza sul terreno di gioco di tesserati. Non condivisibile appare, invece, la pretesa difensiva, ossia che inveire con urla e gesti contro il direttore di gara non possa essere ritenuto gravemente offensivo, come se la platealità della protesta pubblica, il tono delle urla, l’indubitabile mancanza di doveroso rispetto all’autorità rappresentata dal direttore di gara non sia indice di inaccettabile volontà prava di ledere davanti a tutti i tifosi, amplificandone gli effetti grazie alle urla e gesti in mezzo al campo, l’onore, il decoro e il prestigio dell’arbitro. Quanto al secondo episodio riportato in referto (espressioni offensive rivolte dalla tribuna per ben cinque volte consecutive) la difesa non ha fornito alcuna ricostruzione ex adverso, limitandosi a riportare la propria meraviglia (ironicamente ma inelegantemente posta) per la precisione con cui l’arbitro ha saputo cogliere l’ingiuria ripetuta. Precisione e puntualità che questa Corte, invece, non può che apprezzare, soprattutto a fronte di un’evidente carenza di argomentazioni difensive prive di qualsiasi contenuto tecnico. In merito, poi, all’episodio verificatosi alla fine del primo tempo (ingiurie rivolte all’arbitro dal sig. Balloni, postosi nei pressi degli spogliatoi ove le squadre stavano rientrando) si adduce, al fine di contrastare il referto, che quanto colà riportato sarebbe in contrasto con la relazione del commissario di campo. Ad avviso di questa Corte nessun contrasto si può cogliere perché, semmai, la relazione del Commissario di campo amplifica e non contraddice il referto arbitrale, narrando di una condotta iniziata all’interno del recinto di gioco (ove il sig. Balloni, contrariamente a quanto ingiuntogli dall’arbitro, era nuovamente acceduto) e si è, con tutta evidenza e plausibilità, protratta sino all’interno dello spogliatoio. La conclusione è che mentre l’arbitro rientrava negli spogliatoi il sig. Balloni, collocato dal direttore di gara “nei pressi” dello spogliatoio – espressione che non esclude che si possa intendere per tale anche la zona limitrofa ad esso, ivi compreso il breve percorso per accedervi – ha rivolto espressioni ingiuriose allo stesso seguendolo fino all’interno dello spogliatoio, come poi rapportato anche dal Commissario di campo. Sul punto il Giudice Sportivo, secondo la difesa, avrebbe letteralmente “inventato” che i fatti sarebbero avvenuti all’interno dello spogliatoio. Due considerazioni: la prima è l’irrilevanza della precisa localizzazione del dirigente quando risulta, con sufficiente approssimazione, dove fosse il sig. Balloni, ossia la zona dello spogliatoio; zona nella quale possono essere comprese le aree prossime. La seconda considerazione è che quello che non può essere messo in dubbio è che il sig. Balloni si sia reso autore dell’azione contestatagli. E tanto basta a ritenerlo responsabile del grave episodio. Anche per gli ultimi due eventi, la dettagliata ricostruzione offerta dall’arbitro non trova efficace contrasto in argomentazioni difensive di pari efficacia e segno opposto ma si è preteso di
porla in dubbio col ricorso a generiche e ironiche considerazioni circa una sovraesposizione emotiva dello stesso. Né, peraltro, appare dotata di autonoma rilevanza la deduzione difensiva circa il fatto che mentre l’arbitro ha riferito con puntualità tutti gli episodi, lo stesso non sia avvenuto ad opera dei collaboratori o del Commissario di campo. Si tratta di fisiologica evenienza che può trovare spiegazione nella diversa posizione degli ufficiali di gara e del Commissario di campo in quei momenti, nell’individuale facoltà di percezione ecc… Questa Corte poi, sul piano istruttorio, valuta come inammissibili le testimonianze allegate dalla difesa. Ciò in quanto le dichiarazioni, posto che sono state rilasciate da persone legate o prossime alla società reclamante debbono essere scrutinate nel senso che loro oggettività di narrazione
dev’essere valutata dal giudice insieme ad altre circostanze (Cass. Civ. n. 17630/10). Sotto questo profilo, appare indiscutibile che i testi hanno sì riferito, non potendo esimersene, comportamenti non commendevoli da parte del sig. Balloni ma, pur riportando che lo stesso avrebbe “protestato” anche “fortemente” (e quindi hanno percepito il tenore e il senso delle sue frasi), non avrebbero però udito insulti. La qual cosa appare, a questa Corte, contraddittoria e inficiante la genuinità della loro dichiarazioni perché i testi, pur avendo apprezzato la veemenza della protesta non hanno però riportato, con altrettanta lucidità e precisione, cosa avrebbe effettivamente detto il presidente Balloni. Hanno, in buona sostanza, escluso insulti ma non hanno poi precisato in quali espressioni la forte protesta, così da loro stessi definita, si sia concretizzata. La testimonianza di entrambi i soggetti si presenta, per questo, carente e contraddittoria e non può essere ammessa. Peraltro, non può neanche assegnarsi un qualche valore probatorio alla circolare del 24.1.2014 della Lega Pro perché disciplina l’accesso dei Presidenti negli spogliatoi “per i convenevoli di saluto” fino a dieci minuti prima della gara: quanto oggetto della presente cognizione ha, invece, ben diversa collocazione e, soprattutto, contenuto. Da ultimo, quanto alla congruità della sanzione irrogata dal Giudice sportivo si esprime il convincimento che la stessa appare essere pienamente modulata nel rispetto dei parametri posti dall’art. 19 C.G.S. e aderente al principio di afflittività. Questo, poiché il comportamento complessivo del sig. Balloni denuncia la chiara e indiscussa volontà di recare offesa all’arbitro, in un primo momento e al di fuori di ogni apparente e percepibile ragione, nella sua funzione rappresentante dell’Autorità e visto come ostacolo all’affermazione plateale della propria primazia in ragione della rivestita carica sociale. In secondo luogo e nel prosieguo, perché la ripetuta manifestazione di offensivo dissenso per le decisioni tecniche assunte appare vieppiù inaccettabile proprio per la carica rivestita e il potenziale effetto potenzialmente produttivo di ulteriori e imprevedibili azioni da parte di sostenitori della squadra locale o avversaria. Conferma, peraltro, la congruità della inibizione inflitta la stessa giurisprudenza citata dalla difesa, dimostrativa di come siano state emesse sanzioni gravi, anche se di ridotta efficacia temporale, ma per episodi singoli, innescati da momentanee situazioni di gioco e non frutto di una inspiegabile, continua e determinata volizione offensiva esplicatasi per tutta la durata della gara, dai suoi preliminari e fino alla sua conclusione. Quanto precede conduce, pertanto, ad una pronuncia che non può che essere di completo rigetto del ricorso. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Gavorrano S.r.l. di Bagno di Gavorrano (Grosseto). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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