F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 195/CGF del 07 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 230/CGF del 06 Marzo 2014 e su www.figc.it 5. RICORSO VIRTUS ENTELLA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MOREO STEFANO SEGUITO GARA VIRTUS ENTELLA/VICENZA DEL 2.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 109/DIV del 4.2.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 195/CGF del 07 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 230/CGF del 06 Marzo 2014 e su www.figc.it
5. RICORSO VIRTUS ENTELLA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MOREO STEFANO SEGUITO GARA VIRTUS ENTELLA/VICENZA DEL 2.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 109/DIV del 4.2.2014)
Con atto, spedito in data 6.2.2014, la Società VirtusEntella S.r.l. ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (pubblicata sul Com. Uff. n. 109 del 4.2.2014) con la quale, a seguito della gara VirtusEntella/Vicenza, disputatasi in data 2.2.2014, era stata irrogata la squalifica per 2 giornate effettive di gara nei confronti del calciatore, Moreo Stefano. Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato. Con riferimento alla responsabilità del calciatore, Moreo Stefano, si osserva come, nei motivi di ricorso, la Società ricorrente non fornisca elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nei rapporti dell’Assistente Arbitrale e del Commissario di campo che, come noto, costituiscono prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo alla condotta tenuta dal calciatore, Moreo Stefano, nei confronti di un calciatore avversario. Vale la pena, infine, di aggiungere che la misura della sanzione comminata corrisponde al minimo edittale previsto dalla norma, per cui la richiesta difensiva è quella, in realtà, di scendere al di sotto del minimo, come sarebbe possibile esclusivamente di fronte a fatti di particolare tenuità o di scarsa rilevanza. Non sembra, però, che l‘episodio in questione possa essere fatto rientrare tra questi ultimi, se solo si tiene presente che colpire, con un takle violento e il piede a martello, le gambe di una persona è atto di notevole pericolosità, almeno potenziale, che avrebbe potuto essere foriero di conseguenze ben più gravi. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società VirtusEntella S.r.l. di Chiavari e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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