F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 196/CGF del 07 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 231/CGF del 06 Marzo 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO A.S.D. GUALDO CASACASTALDA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. SILVERI CRISTIANO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, GUALDO CASACASTALDA/ SANSEPOLCRO CALCIO DEL 25.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 29.1.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 196/CGF del 07 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 231/CGF del 06 Marzo 2014 e su www.figc.it
3. RICORSO A.S.D. GUALDO CASACASTALDA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. SILVERI CRISTIANO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, GUALDO CASACASTALDA/ SANSEPOLCRO CALCIO DEL 25.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 29.1.2014)
Con atto, spedito in data 4.2.2014, la Società A.S.D. Gualdo Casacastalda ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 57 del 29.1.2014) con la quale, a seguito della gara Gualdo Casacastalda/Sansepolcro, disputatasi in data 25.1.2014, era stata irrogata, nei confronti dell’allenatore, sig. Silveri Cristiano, la sanzione della squalifica di 4 giornate di gara. Questa Corte ritiene che l’appello sia fondato limitatamente all’entità della sanzione della squalifica, irrogata al predetto tesserato. Preliminarmente, si evidenzia che, con i motivi di ricorso, la Società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto del Direttore di gara circa ilcomportamento tenuto dal sig. Silveri in occasione della gara Gualdo Casacastalda/Sansepolcro, disputatasi in data 25.1.2014. In ordine, invece, all’entità della sanzione irrogata, si reputa che la stessa possa essere rideterminata in 3 giornate di squalifica. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Gualdo Casacastalda di Gualdo Tadino (Perugia) e riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Silveri Cristiano a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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