F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 223/CGF del 28 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 232/CGF del 06 Marzo 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. VIRTUS FONDI CALCIO A 5 CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA AVVERSO LE SANZIONI: – 1 GARA DA DISPUTARE A PORTE CHIUSE; – AMMENDA DI € 1.200,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIRTUS FONDI CALCIO A 5/CALCIO A 5 ATIESSE DEL 22.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 547 del 26.2.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 223/CGF del 28 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 232/CGF del 06 Marzo 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. VIRTUS FONDI CALCIO A 5 CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA AVVERSO LE SANZIONI: - 1 GARA DA DISPUTARE A PORTE CHIUSE; - AMMENDA DI € 1.200,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIRTUS FONDI CALCIO A 5/CALCIO A 5 ATIESSE DEL 22.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 547 del 26.2.2014) Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti - Divisione Calcio a Cinque, nel Com. Uff. n. 547 del 26.2.2014 in relazione alla gara del Campionato Nazionale Calcio a Cinque Girone D Virtus Fondi Calcio A 5/Calcio A 5 Atiesse svoltasi il 22 febbraio 2014, comminava, tra l’altro, l’ammenda di € 1.200,00 a carico della Società Virtus Fondi Calcio A 5 per “corali ingiurie da parte dei propri sostenitori nei confronti della terna arbitrale per tutta la durata dell’incontro. Perché in una circostanza alcuni di detti sostenitori sporgendosi dalla tribuna spintonavano l’arbitro n. 2 senza causargli conseguenze e l’attingevano con del liquido al capo e al collo”. Il Giudice Sportivo comminava, altresì, a carico della medesima società la sanzione della disputa a porte chiuse di una gara, con decorrenza immediata. La Virtus Fondi Calcio A 5 ha inviato, in data 26.2.2014, preannuncio di reclamo e, in data 27.2.2014, richiesta di procedimento di urgenza. Nel reclamo inviato in data odierna, la società deduce i seguenti motivi: 1) mancata identificazione, da parte degli arbitri, dei soggetti presunti autori dei comportamenti sanzionati e non corrispondenza al vero dei fatti descritti; 2) impossibilità di procedere allo svolgimento della gara a porte chiuse, per la presenza accanto alla struttura coperta adibita ad attività sportive, di una parte esterna utilizzata dal pubblico in generale. Tanto premesso, questa Corte rileva anzitutto l’inammissibilità del ricorso, nella specie, al procedimento d’urgenza, atteso che ai sensi dell’art. 37 comma 8 C.G.S. quest’ultimo non può essere richiesto, tra gli altri, nel caso di comminazione delle sanzioni dell’ammenda a società e di disputa di gare a porte chiuse. Comunque il reclamo è infondato nel merito. Quanto al primo motivo, la Corte non ritiene che le deduzioni difensive siano in grado di contrastare efficacemente le valutazioni contenute nell’esposizione dei referti arbitrali in atti che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata. Peraltro nei suddetti referti si parla di “tifoso locale” e di “sostenitore della società Virtus Fondi”, essendosi in tal modo ravvisata la provenienza dei soggetti. Per quel che concerne il secondo motivo, si puntualizza che l’esecuzione della decisione del Giudice sportivo attiene semplicemente alla disputa della gara senza il pubblico che assista alla stessa, restando irrilevanti gli altri inconvenienti lamentati, cui potrà eventualmente ovviarsi mediante idonei provvedimenti da assumere dalle autorità competenti. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dall’A.S.D. Virtus Fondi Calcio a 5 di Fondi (Latina). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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