COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 114 DEL 04.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.72 della Soc. U.S.D. ISOLA CAPO RIZZUTO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.109 del 20.2.2014 (squalifica calciatore RUSSO Angelo fino al 19/5/2014).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 114 DEL 04.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.72 della Soc. U.S.D. ISOLA CAPO RIZZUTO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.109 del 20.2.2014 (squalifica calciatore RUSSO Angelo fino al 19/5/2014). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; ritenuto che alla stregua del rapporto dell’Assistente Arbitrale risulta che il calciatore Russo Angelo gli lanciava una bottiglia piena di acqua senza colpirlo; che, tuttavia, essendo la stessa priva di tappo, veniva bagnato dal suo contenuto; che la sanzione inflitta è eccessiva e che, pertanto, appare conforme a giustizia ridurla fino al 23 marzo 2014; P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore RUSSO Angelo fino al 23 MARZO 2014 e dispone accreditare la tassa sul conto della Società reclamante.
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